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DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB

31 Marzo 2021
Avv. Marco Vianello  

DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB: COS’E’ E COME REAGIRE

Offendere la reputazione altrui sul web è inequivocabilmente reato.

Difendersi, anche dal degrado dei costumi, è un diritto-dovere sociale.

Qualche idea e strumento per procedere in modo scientifico.

 

INTRODUZIONE SU DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB


Qualche tempo fa, appena uscita una sentenza “pilota”, avevo scritto qualche riflessione su “ALLORA FACEBOOK NON È SOLO UN GIOCO ……. (Corte di Cassazione, sezione I penale, 22.01-16.4.2014, n. 16712)”. La ripropongo quale allegato ai pensieri di oggi.

Diffamazione a mezzo Facebook, Instagram, Social, Blog, sono tutti nuovi strumenti per offendere la reputazione altrui, spesso agendo d’impulso e trincerandosi dietro una tastiera.

La Suprema Corte ormai ha stabilito inequivocabilmente che la diffamazione a mezzo social è punibile come reato dall’art. 595, 1° e 3° comma codice penale con la reclusione fino a tre anni o multa fino a 50.000 euro (mai inferiore a euro 516).



 

DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL


Nella mia esperienza di avvocato ho fornito spesso – e sempre più spesso - consulenza su questi temi; le persone agiscono, molte volte nella foga di dare una risposta veloce, impulsiva, apparentemente incisiva a qualcuno che talvolta non si conosce neppure e così facendo commettono reato.

La giurisprudenza ormai consolidata equipara per certi versi la diffamazione a mezzo social a quella a mezzo stampa, contestando l’aggravante specifica, con conseguente aggravamento della sanzione finale.

Di recente la Cassazione (Cass., sez. V pen., 12.01.2021 – 24.02.2021, n. 7220) ha riaffermato per esempio il principio secondo il quale “in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 20/03/2019, Rv. 275995)”.

Chi subisce questo tipo di reato può tutelarsi presentando una querela tempestiva, ma anche circostanziata, che fornisca gli strumenti corretti alla polizia giudiziaria specializzata per risalire all’autore del reato.

La diffamazione a mezzo web è reato spesso trascurato da chi lo subisce, che può anche divenire vittima di abusi ulteriori e più gravi, reati come lo stalking o il reato di minaccia aggravata.

La vittima di questi reati, individuato il colpevole dalla polizia giudiziaria e contestati i reati dai Magistrati, può richiedere i danni in sede penale e decidere poi se destinarli a sé oppure in tutto o in parte in beneficenza.

È utile comprendere che l’avvocato penalista può essere affiancato da investigatori e consulenti informatici che lo coadiuvino nell’individuazione dei fatti e delle prove.

 

TUTELA DELL’IMMAGINE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE ESPOSTE, VITTIME DI REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB


Si possono verificare casi di aggressioni verbali di questo tipo, costituenti senza dubbio diffamazione, che coinvolgano persone particolarmente esposte (perché politici, personaggi dello spettacolo, influencer o, comunque, persone che rivestano la posizione di personaggi pubblici).

In questo caso l’avvocato penalista, con a supporto eventuale investigatore e consulente informatico specializzato, può attivare un servizio di monitoraggio e individuare tutti i casi di diffamazione nel web, segnalando alle persone offese che lo richiedano le situazioni che configurino rilievo penale, degne di essere sottoposte ai magistrati con querela.

Le persone particolarmente esposto possono così tutelare la loro immagine e interrompere sul nascere eventuali diffusioni, nel caso anche intervenendo con i motori di ricerca prima di una completa indicizzazione, nonché dare diffusione alla campagna di tutela penale, a fini dissuasivi.

In particolare queste persone possono anche valorizzare la loro immagine, decidendo di destinare in tutto o in parte il ricavato dei risarcimenti in beneficenza.

 

CONCLUSIONI SU DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB


Concludendo, chi si sente leso da affermazioni altrui in rete, può:

- richiedere una consulenza a un Avvocato che si occupi di diritto penale, meglio se anche di diritto delle nuove tecnologie, prima di tutto per comprendere se si tratti di fatti davvero penalmente rilevanti, con probabilità di successo di un’azione giudiziaria;

- valutare se, tramite l’Avvocato, proporre tempestiva querela a propria tutela, evidenziando gli aspetti, anche tecnici, utili all’individuazione dei veri responsabili della diffamazione;

- richiedere i danni, appena individuato l’autore del reato di diffamazione;

- se persona pubblicamente esposta, richiedere un preventivo per un’attività di monitoraggio della rete, al fine di individuare tutte le situazioni potenzialmente lesive della reputazione.

Competenze specifiche significano esperienza, ma anche casistica e ottimizzazione dei tempi, che si trasformano in risparmio per il cliente.

Rete di consulenti a supporto significa rapporti consolidati e collaudati per quello specifico genere di incarichi, con maggiore probabilità di sinergie, condivisioni, coordinamento e, pertanto, successo.

In sintesi, quindi, consulenza, progettazione, azione. Il tutto a favore del cliente e puntando alla sua soddisfazione.

 

Esploratore o semplice frequentatore occasionale della rete, cerca e pretendi questi standard.

 

di Marco Vianello

avvocato a Mestre, Venezia e Treviso

mail: marcovianello@ticosoci.it