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Stralcio cartelle 5000 euro

11 Ottobre 2021
Autore Ferdinando Aprile
Socio responsabile
Avv. Marco Vianello  

L’art. 4, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha disposto l’annullamento (stralcio cartelle) automatico dei ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2010 per importi fino a 5000 euro, per i soggetti che nell’anno d’imposta 2019 abbiano conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Vediamo cosa prevede questa disciplina sullo stralcio delle cartelle fino a 5000 euro

Stralcio cartelle 5000 euro: art. 4, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)

 

Nel dettaglio, il citato art. 4, al comma 4 prevede in merito allo stralcio delle cartelle fino a 5000 euro che: «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro».

Dalla lettura del citato articolo, dunque, emergono innanzitutto un parametro oggettivo e uno soggettivo cui tener conto per poter accedere al beneficio previsto dello stralcio delle cartelle fino a 5000 euro.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha fornito una serie di chiarimenti in merito. Vediamoli.

 


Stralcio cartelle 5000 euro: il parametro oggettivo.

 

L’Agenzia ha chiarito che i debiti oggetto di stralcio delle cartelle sono quelli il cui importo residuo è inferiore o uguale a 5000 euro, calcolati considerando il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Restano, invece, esclusi l’aggio di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Un’importante precisazione riguarda, inoltre, il fatto che il limite di 5000 euro «è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa».

Ciò significa che, in caso di una pluralità di carichi iscritti a ruolo (una cartella di pagamento o un altro atto della riscossione, infatti, può contenere una serie di ruoli) rileva l’importo di ogni singolo ruolo. In tal senso, viene precisato che «se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia».

Esistono, poi, una serie di debiti iscritti a ruolo che seppur di importo compreso nella soglia (5000 euro) prevista non rientrano nello stralcio delle cartelle. Tali debiti sono elencati dall’art. 4, comma 9, del citato Decreto e sono, tra gli altri: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; l’IVA riscossa all’importazione; ecc.

Infine, considerato che il Decreto in oggetto fa riferimento a debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, qualora il debito originariamente iscritto a ruolo fosse stato di importo superiore a 5000 euro e a seguito, ad esempio, di provvedimenti di sgravio sia sceso sotto soglia, la somma residua rientrerà nello stralcio.

 

Stralcio cartelle 5000 euro: il parametro soggettivo.

 

Oltre al parametro oggettivo sopra descritto, al fine di ottenere lo stralcio dei debiti è necessario rientrare anche nel parametro soggettivo.

Nello specifico, i debiti oggetto di stralcio delle cartelle devono riferirsi:

alle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 30.000 euro;

ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

 

La procedura per lo Stralcio delle cartelle fino a 5000 euro

 

Quanto alla procedura per lo stralcio delle cartelle fino a 5000 euro che porta all’annullamento dei debiti è previsto quanto segue:

entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione ha provveduto ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate i soggetti con debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010 fino a 5000 euro;

entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’Agente della riscossione i soggetti il cui reddito è risultato superiore alla soglia di 30.000 euro e, pertanto, esclusi dallo stralcio delle cartelle;

entro il 31 ottobre 2021, si verifica l’annullamento dei debiti per i soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall’Agenzia delle Entrate.

Si segnala, infine, che l’Agente della riscossione non invierà alcuna comunicazione ai contribuenti i cui debiti rientrano nello stralcio delle cartelle.

Ad ogni modo, è possibile richiedere un estratto di ruolo con il quale verificare il corretto annullamento dei ruoli.

Lo Studio Associato offre ai propri clienti – persone fisiche e Società – l’assistenza nella fase di verifica e controllo del corretto operato da parte degli Enti coinvolti nello stralcio delle cartelle fino a 5000 euro

Ferdinando Aprile