Blog Ticosoci

Assegno di divorzio e convivenza

15 Novembre 2021
Avv. Paola Dalla Valle  

L’assegno di divorzio non va revocato automaticamente in caso di stabile convivenza con un’altra persona dell’ex coniuge. L’assegno di divorzio va ridotto ma può essere mantenuto per compensare i sacrifici fatti dall’ex durante la vita matrimoniale, per dedicarsi alla famiglia e consentire la carriera dell’altro coniuge.

 

I precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla convivenza e il diritto all’assegno di divorzio

Con l’attesa sentenza 32198 del 5 novembre 2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite pone fine alle precedenti oscillazioni della giurisprudenza di legittimità sulla questione della convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge e le conseguenze di questa scelta sul diritto a percepire l’assegno di divorzio. Vari orientamenti si erano susseguiti nel tempo che avevano dato maggiore o minore importanza ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio alla circostanza dell’esistenza di una nuova convivenza instaurata dall’avente diritto all’assegni.

 

Le Sezioni Unite annullano la decisione della Corte d’Appello di Venezia che nega l’assegno di divorzio alla donna che ha instaurato una nuova convivenza

 

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia che nei giorni scorsi è stata annullata dalla Sezioni Unite, aveva negato all’ex moglie il diritto all’assegno di divorzio in quanto era emerso in causa che, dopo la fine del matrimonio, la richiedente aveva intrapreso una stabile relazione affettiva e di convivenza con un altro uomo dal quale aveva anche avuto una figlia.

Il matrimonio era durato ben 9 anni durante i quali la donna aveva rinunciato ad una propria attività lavorativa e professionale per occuparsi dei figli, consentendo così al marito di dedicarsi con successo alla propria attività imprenditoriale, essendo egli amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione di calzature in Italia.

La donna, separatasi, aveva intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno il cui reddito, in quanto operaio, era di poco superiore a mille euro al mese e dal quale si doveva anche detrarre l’importo mensile del mutuo acceso per comprare la casa familiare dove i due nuovi partner vivevano, insieme ai figli di primo letto della donna -ancora studenti- e alla figlia nata dalla loro unione.

 


Per la Corte d’Appello di Venezia, a causa della convivenza, la donna sebbene priva di redditi non aveva più diritto all’assegno di divorzio.

 

I Giudici veneziani avevano respinto la richiesta della donna di vedersi riconosciuto un assegno di divorzio e nel far ciò avevano applicato il principio, espresso da diverse sentenze della Corte di Cassazione (tra cui la n. 6855 del 2015, la 2466 del 2016, la 4649 del 2017, la 18111 del 2017), secondo cui, una volta provata la stabile convivenza di fatto dell’ex, andava escluso automaticamente il suo diritto all’assegno di divorzio e, nel caso  in cui l’assegno di divorzio fosse già stato riconosciuto in passato, la convivenza successivamente instaurata, se adeguatamente provata in causa, costituiva circostanza  sufficiente a imporre la revoca dell’assegno di divorzio precedentemente concesso.

Secondo la Corte Veneziana, è all’interno della nuova comunità familiare che nasce con la stabile convivenza che devono trovare tutela le istanze solidaristiche e di assistenza anche materiale di ciascuno dei due membri dell’unione di fatto. Se a queste esigenze e istanze prima soccorreva in una qualche misura l’assegno di divorzio, ora che vi è una stabile convivenza esse dovevano ritenersi traslate rispettivamente in capo e a favore di ciascuno dei membri della nuova realtà familiare costituita con la convivenza. Dunque era di per sé l’esistenza del nuovo nucleo di convivenza, vista la rilevanza giuridica dei reciproci obblighi che ne scaturivano, a porsi in situazione di incompatibilità con la sopravvivenza dell’assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge.

 

La questione della convivenza more uxorio e del diritto all’assegno di divorzio era stata rimessa alle Sezioni Unite

 

La donna tuttavia non si era arresa di fronte alla sentenza della Corte d’appello di Venezia e aveva impugnato per cassazione il verdetto negativo dei giudici in quanto riteneva ingiusto che l’assegno di divorzio le fosse stato automaticamente revocato solo perché era stata provata la sua convivenza con un altro uomo senza tener conto delle altre circostanze che caratterizzavano la sua situazione: il fatto che lei non aveva redditi e che in costanza di matrimonio si era occupata pressoché da sola dei figli, mentre il marito sviluppava la sua fiorente attività imprenditoriale.

Con il ricorso alla Suprema Corte la donna aveva perciò chiesto la revisione della pronuncia d’appello perché secondo lei con la sentenza che aveva deciso il suo caso non era stata applicata correttamente la legge sul divorzio a proposito degli effetti della convivenza sull’assegno di divorzio.

In particolare la donna aveva evidenziato che in base all’art. 5 comma 10 della legge 898 del 1970 (legge sul divorzio) solo in caso di nuove nozze, non di convivenza, era prevista la decadenza automatica del diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio.

Tuttavia quella era una disposizione che secondo lei non si poteva applicare analogicamente anche al caso, diverso, in cui il coniuge avente diritto all’assegno di divorzio avesse instaurato una convivenza di fatto.

Il suo ricorso era stato assegnato alla Prima Sezione che però ne aveva sollecitato la trattazione a sezioni unite perché la decisione coinvolgeva una questione di massima di particolare importanza che era stata individuata nella necessità di stabilire “se, instaurata una convivenza di fatto stabile e duratura  tra una persona divorziata e un terzo, il diritto all’assegno di divorzio di chi abbia intrapreso la stabile convivenza, se la sua posizione economica sia sperequata rispetto a quella dell’ex coniuge, si estingua comunque o se siano praticabili altre scelte interpretative che, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’ex coniuge, sostengano la perdurante affermazione dell’assegno divorzile negli effetti compensativi suoi propri anche se mediante una sua rimodulazione

 

Per le Sezioni Unite, sulla conservazione o perdita dell’assegno di divorzio in caso di convivenza di fatto, pesa il restyling introdotto con la sentenza 18287 del 2018

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 novembre che decide sul ricorso contro la sentenza della Corte Veneziana, svolgono anzitutto un’accurata ricostruzione dell’evoluzione che nel corso degli anni aveva avuto la giurisprudenza di legittimità a proposito delle conseguenze sull’assegno di divorzio dell’instaurazione di una nuova convivenza.

 I giudici giungono poi alla conclusione che ritengono giustificata e più coerente con i principi che sono stati introdotti con la nota pronuncia a Sezioni Unite, del 2018 la 18287, in tema di finalità e presupposti per l’assegno divorzile. Questa sentenza, seppur mitigando gli effetti e la portata della precedente e rivoluzionaria pronuncia n.11504 del 2017, aveva accantonato definitivamente il granitico e pluridecennale orientamento che di fatto blindava il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile al criterio retrospettivo del tenore di vita matrimoniale.

Dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2018 è perciò assodato che all’assegno di divorzio viene riconosciuta non soltanto una finalità assistenziale ma anche una funzione di tipo compensativo. L’assegno di divorzio ha cioè anche lo scopo di riconoscere all’ex coniuge economicamente più debole e oggettivamente privo di mezzi un livello di reddito adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione di vita nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

Tutto ciò comporta delle precise conseguenze sulle sorti dell’assegno di divorzio in caso venga costituita una convivenza stabile con un’altra persona.

 

La nuova convivenza incide sulla parte assistenziale dell’assegno di divorzio

 

Da un lato si deve riconoscere che la scelta di costituire stabilmente una nuova famiglia, sia pure nella forma di una convivenza di fatto comporta in qualche modo una cesura con il passato perché l’adempimento dei reciproci obblighi di contribuzione economica e dunque di assistenza materiale viene assunto dai partner della convivenza. E da ciò è doveroso far discendere il venire meno della componente assistenziale dell’assegno di divorzio, anche perché altrimenti verrebbe pregiudicata l’aspettativa altrettanto lecita e meritevole di tutela dell’ex coniuge obbligato a versare l’assegno di divorzio di non vedersi a sua vola limitato nel suo stesso progetto di vita futura per la necessità di continuare a versare l’assegno a chi ha dato vita, con la convivenza, a un progetto di vita del tutto distinto da quello precedente.

 

La nuova convivenza non fa perdere il diritto alla componente compensativa dell’assegno di divorzio

 

Le stesse considerazioni non possono però valere per quanto riguarda la funzione compensativa dell’assegno di divorzio: “se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto alla compensazione dei sacrifici fatti sol perché al momento del divorzio o prima di esso si è ricostruito una vita affettiva”.

Secondo i giudici della Suprema Corte gli apporti e i sacrifici personali profusi nella esperienza coniugale ormai definitivamente conclusa devono comunque essergli riconosciuti perché questa componente dell’assegno di divorzio non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita avviato con la convivenza di fatto e non verrebbe in alcun modo recuperata all’interno di questa nuova esperienza.

Per questo motivo, nel caso in cui il coniuge avente diritto all’assegno di divorzio instauri una nuova convivenza il suo assegno di divorzio non può essere automaticamente revocato ma detto assegno dovrà essere quantificato (o rimodulato quando si tratti di un giudizio di revisione) a condizione che oltre a non avere mezzi adeguati il coniuge richiedente, anche se ha avviato una stabile convivenza, dia prova del contributo dato alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge

 

Un assegno di divorzio una tantum o un assegno di divorzio a termine sarebbero più funzionali a soddisfare la funzione compensativa che rimane anche in caso di nuova convivenza

 

I giudici della Suprema Corte riflettono infine sulle modalità più eque e funzionali per realizzare la sola finalità compensativa dell’assegno di divorzio in caso di convivenza, considerato che la relativa quantificazione non va fatta mediante un calcolo proiettato sul futuro ma piuttosto rivolto al passato perché serve a stimare il contributo prestato dall’ex coniuge economicamente debole in un arco di tempo oramai chiuso rappresentato dal periodo della dissolta vita matrimoniale.

Secondo i giudici, rispetto all’assegno di divorzio periodico senza scadenza, sarebbe certamente più funzionale il riconoscimento di una somma equitativamente determinata, un “piccolo capitale di ripartenza” attribuito in un’unica soluzione ovvero in un numero limitato di anni sotto forma di assegno temporaneo.

Queste soluzioni però allo stato dell’arte non sono praticabili in quanto la legge sul divorzio non le consente (l’assegno di divorzio una tantum è possibile soltanto sull’accordo delle parti) e dunque la Corte esprime l’auspicio che il legislatore italiano si allinei quanto prima alla normativa degli altri stati europei molti dei quali prevedono forme di liquidazione capitalizzata e anticipata dell’assegno di divorzio.

Nel frattempo, invita giudici avvocati e professionisti della mediazione a proporre alle parti, là dove possibile, di stipulare accordi per la definizione della crisi coniugale che contemplino con preferenza questo tipo di strumenti: assegno di divorzio in unica soluzione o assegno di divorzio a tempo.

 

Paola Dalla Valle

Avvocato familiarista in Venezia e Treviso

dallavalle@ticosoci.it

 

Ti interessa approfondire l’argomento di questo articolo sull’assegno di divorzio in caso di convivenza o vuoi sottoporre un quesito a un avvocato esperto in diritto di famiglia e in cause di divorzio o di separazione?

Invia una mail all’avvocato Paola Dalla Valle all’indirizzo dallavalle@ticosoci.it o richiedi un appuntamento all’avvocato Paola Dalla Valle telefonando allo 041980911.