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LA CORTE COSTITUZIONALE METTE FINE A SOSPENSIONI ARBITRARIE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

13 Gennaio 2022
Avv. Marco Vianello  

C. Cost., 25.5.2021 (dep. 6.7.2021), n. 140, Presidente: Giancarlo CORAGGIO:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=140

La decisione in commento, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame (art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è rilevante per sottolineare la differenza tra la https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=140 (costituzionalmente legittima perché espressamente prevista dall’art. 159 c.p. e, quindi, assicurando “che al momento della commissione del fatto il suo autore ha potuto avere consapevolezza ex ante [della sospensione]”, Corte Cost. 278/2020) e quella successiva di cui parla il comma 9 (illegittima proprio perché “non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione”).

L’istituto della sospensione della prescrizione, secondo la Corte delle leggi, va chiarito e ricondotto nel giusto alveo, previsto dal nostro ordinamento.

Vediamo come procede la Corte Costituzionale con la sentenza richiamata, che mette un punto sulla vicenda.

La sospensione (del processo) e della prescrizione inizialmente è stato disposto per legge dal 9 marzo 2020 (art. 1, comma 1 decreto-legge 8 marzo del 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria-) all’11 maggio 2020.

Poi è stato introdotto il potere dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative, di cui al comma 6 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, riferito al periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020.

E ancora, qualora il magistrato non avesse ritenuto di trattare il processo nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, la disposizione censurata ha stabilito che per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020, fosse sospeso il decorso del termine di prescrizione. Tale è infatti il contenuto precettivo della disposizione censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020): nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La norma censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020) ha prescritto che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanesse sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si era espressa (Sentenza “Taricco”) in ordine all’ammissibilità della deroga al principio della tassatività dei termini prescrizionali per determinate materie (sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M. A. S. e M. B.).

Successivamente la Corte Costituzionale (sentenza n. 115 del 2018), “proprio richiamando tale pronuncia, ha ritenuto assorbente il «deficit di determinatezza» che caratterizzava la “regola Taricco” «a causa della genericità dei concetti di “grave frode” e di “numero considerevole di casi”», intorno ai quali essa ruotava; e quindi ha concluso affermando, in via interpretativa, che «la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento», e non già, soltanto, che essa non poteva avere efficacia retroattiva”.

La fattispecie del rinvio del processo, prevista dalla disposizione censurata, è integrata completamente con il richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze. Ciò non inficia certo la legittimità della previsione di tale richiamo come regola processuale, ma non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione.

Per cui la Corte Costituzionale con la recente sentenza in commento ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.

Con ciò può affermarsi che è intervenuto un chiarimento definitivo nel nostro ordinamento e che i termini prescrizionali dei processi in corso alla data del 9 maggio 2020 sono da considerarsi sospesi, ove detto processo sia stato effettivamente rinviato e ferme le esclusioni ex lege, per complessivi 63 giorni dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.