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ANCORA SUI REATI “DEDICATI” AI “TECNICI ABILITATI”

19 Aprile 2022
Avv. Marco Vianello  

Il nostro legislatore non si dà pace (e non ci dà pace) e insiste nel fare e disfare, tanto perché l’art. 12 delle preleggi dal marzo del 1942 sancisce che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, quindi bisogna essere chiari per farsi capire da tutti i cittadini; ma anche l’art. 20 del decreto legge 57/1997 aveva previsto al comma 3 bis, seppure in materia amministrativa che “il  Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,  completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando,   anche   contestualmente  al  decreto  legislativo  di riassetto,   una  raccolta  organica  delle  norme  regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina  di  livello  primario  e  semplificandole  secondo i criteri di cui ai successivi commi”.

E ancora in successive leggi dello Stato (es. legge 50/1999) si era propugnata la semplificazione con la catalogazione in testi unici per materia.

 

 

In tema di bonus edilizi ci si era già intrattenuti a febbraio 2022, subito dopo l’entrata in vigore del decreto legge 13/2022 che, per primo, aveva pensato ad alcune innovazioni e modifiche che andassero a sanzionare chi del fenomeno del bonus aveva fatto mercimonio.

Sul tema si rimanda al post https://blog.ticosoci.it/blog/134/lotta-alle-frodi-superbonus-e-bonus-edilizi-reato-nuovo-per-i-tecnici, i cui contenuti sostanziali (ma non formali) in pratica sono tuttora utili, anche se con alcune doverose precisazioni.

 

Le modifiche normative allora introdotte erano in vigore dal 26 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 13/2022, le quali, seppure abrogate dalla legge di conversione 25/2022 del 28 marzo 2022, sono state dallo stesso introdotte contemporaneamente con la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto legge 4/2022, con una norma che elimina la soluzione di continuità normativa. In sostanza le modifiche agli articoli 240 bis, 316 bis, 316 ter, 640 bis cod. pen. e all’art. 119 del decreto legge 34/2020 (quello di maggiore impatto per gli “addetti ai lavori”) rimangono vigenti dal 26 febbraio 2022.

Perciò si rimanda sul piano testuale a quanto già scritto in allora.

 

Trascorso, pertanto, un paio di mesi da allora vale la pena integrare con qualche osservazione si utilità per gli operatori.

 

Anzitutto, a chi è rivolto il precetto penale di cui del comma 13 bis dell’art. 119 del decreto legge 34/2020?

 

Si tratta inequivocabilmente di un reato proprio, cioè destinato a una determinata categoria di persone. In questo caso il tecnico abilitato, così come introdotto dal decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg), il quale, all’art. 1, comma 3, lettera h), lo ha definito “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.

 

Cosa prevede la norma nel dettaglio?

 

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

 

In sostanza asseverazioni finalizzate a superbonus 110% (art. 119, comma 13) e opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121).

 

In pratica la nuova norma ha sostanzialmente specificato con un reato ad hoc ciò che avrebbe potuto essere punito quantomeno ex art. 481 cod. pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)[1], peraltro inasprendo sensibilmente la sanzione penale corrispondente (il più generico art. 481 cod. pen. punisce con la “reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516”.

 

Nessun dubbio sia sulla riconducibilità dell’asseverazione al concetto di “certificato” sia del “tecnico abilitato” alla qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.

 

Oltre alla sanzione penale più grave, dunque, qual è la novità?

 

La nuova norma, si badi, in vigore dal 26 febbraio 2022 e, pertanto, applicabile per fatti accaduti da tale data, introduce la punizione per chi (tecnico abilitato) “omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso”, concetto che potrebbe apparire generico, ma che indubbiamente implica solo aspetti rilevanti dell’asseverazione, ai fini dell’ottenimento dei cosiddetti bonus.

 

E se il tecnico si sbaglia?

 

Nessun dubbio sulla punibilità solo a titolo di dolo, trattandosi di delitto senza previsione colposa, per cui l’errore materiale del tecnico è certamente estraneo alla sfera di rilevanza penale della condotta.

L’accusa dovrà dimostrare il dolo, elemento soggettivo che potrebbe non essere escluso in caso di errore sulla normativa specifica oppure in caso di mancato o non corretto utilizzo dei modelli predisposti specificatamente dai decreti ministeriali per le procedure finalizzate a ottenere i benefici in esame.

 

Il dolo specifico della finalità dell’ingiusto profitto è solo un’aggravante che comporta l’aumento della pena fino a un terzo.

 

Sul punto elemento soggettivo è utile la sentenza della S.C. 5896/2021 (Cass., sez. V, 29.10.2020 – dep. 15.02.2021 -, n. 5896, imp. BRISCIANO)[2], che tratta del reato di cui all’art. 481 cod. pen. commesso da un geometra che “in qualità di direttore dei lavori svolti nella fabbrica de qua, abbia dichiarato contrariamente al vero che l'impianto di riscaldamento originario di essa non fosse stato modificato”.

 

La S.C., quindi, “ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato perché egli ha scientemente negato, in maniera difforme dal vero, che l'impianto termico non fosse stato modificato” e, nonostante sia stato dimostrato che la dichiarazione era stata predisposta da una collaboratrice, “l'imputato - apponendovi la propria sottoscrizione - si è volontariamente assunto la paternità della dichiarazione, atteso che egli era a conoscenza dei lavori effettivamente realizzati”.

 

 

Quali consigli agli operatori?

 

 

La gravità delle sanzioni merita particolare attenzione, così come fin dalla scelta legislativa di prevedere un delitto, per cui attenersi alle linee guida di settore, utilizzare in modo corretto i modelli predisposti dai ministeri in ciascun decreto ministeriale di riferimento, evitare di assecondare prassi ed esigenze siano del committente siano dell’impresa o di chiunque altro soggetto coinvolto che non rispettino le norme vigenti, le interpretazioni di settore, le buone prassi e aggiornarsi costantemente sulle disposizioni e interpretazioni.

 

In caso di contestazioni penali?

 

 

Astenersi dal rilasciare dichiarazioni in vicende che potrebbero vedere il professionista già astrattamente coinvolto in responsabilità che lo riguardano: le dichiarazioni rese dall’indagato (anche sostanzialmente tale) in assenza della presenza del difensore sono inutilizzabili nel giudizio, ma possono risultare profondamente compromettenti laddove dovessero essere utili all’accusa per individuare prove a suo carico.

 

Nominare un difensore, che si occupi di diritto penale e di queste materie, nonché che sia favorevole e particolarmente rivolto al lavoro in team, nominando consulenti tecnici esperti, adusi sia nei rapporti con gli uffici giudiziari sia nelle competenze della pubblica amministrazione.

 

In caso di dubbi seri sulla legittimità dell’operato degli altri soggetti coinvolti, che potrebbe coinvolgere il professionista tecnico (tecnico abilitato) in punto “omissione di riferire informazioni rilevanti …. “, rinunciare all’incarico prima del sopraggiungere dell’obbligo.

 

In sostanza un campo minato in un ambiente che ha creato – e cercato di smontare – benefici che a volte sono apparsi simili a quegli investimenti con profitti strabilianti, proposti da alcuni faccendieri “opachi”: troppo belli per essere veri!

 

Da Marco Vianello

Avvocato a Venezia e Treviso

marcovianello@ticosoci.it

www.ticosoci.it

 

[1] Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31].

 

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2].

 

[2] http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20210215/snpen@s50@a2021@n05896@tS.clean.pdf