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Divorzio immediato senza separazione? È davvero impossibile?

19 Aprile 2022
Avv. Paola Dalla Valle  

Le crisi di coppia, si sa, sono all’ordine del giorno: a causa di insanabili contrasti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, marito e moglie giungono all’inevitabile decisione di mettere la parola fine alla relazione coniugale.

Le ragioni che conducono alla dissoluzione dell’affectio coniugalis possono essere le più varie: ma -  a prescindere dalla causa scatenante - se i motivi che hanno portato alla cessazione della convivenza sono tali da rendere pressoché impossibile ricostruire il nucleo familiare originario, la separazione rischia di diventare un inutile “periodo cuscinetto”, in attesa della tanto agognata domanda di divorzio.

Sempre più spesso i coniugi che si rivolgono al nostro studio ci chiedono: è possibile evitare la separazione e procedere direttamente con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se la celebrazione è avvenuta con rito religioso) o con la domanda di scioglimento del matrimonio (se la celebrazione è avvenuta con rito civile)?

In altre parole: è possibile ottenere subito il divorzio immediato senza che prima sia stata dichiarata e disciplinata la separazione?  



Divorzio immediato: perché la legge italiana non lo prevede 


La legge 898/1970 - che disciplina il divorzio - non fa in effetti mai menzione del termine “divorzio” e questo la dice lunga sul pensiero del legislatore italiano dell’epoca in materia.

Nonostante la recente normativa sulle unioni civili abbia iniettato al nostro ordinamento giuridico dosi - prima sconosciute - di modernità ed “europeismo” nella disciplina dei rapporti familiari, in tema di separazione il nostro legislatore non è ancora riuscito ad emanciparsi - del tutto - dal passato.

Nonostante tutte le riforme via via intervenute, le norma sulla disciplina della crisi coniugale risentono ancora di un’impostazione concettuale ormai anacronistica, che risale al secolo scorso, per cui la cessazione della convivenza tra moglie e marito era percepita come un grave pericolo per la società, in grado di minare le fondamenta di un sistema tutto incentrato sulla “sacralità” e indissolubilità del vincolo matrimoniale. Tanto più era tollerabile lo status dei separati, quanto più poteva dirsi uno status temporaneo, provvisorio, suscettibile di cessare per la riconciliazione dei coniugi.  

E però le statistiche parlano chiaro: quasi mai (per non dire mai) i coniugi - dopo il periodo di separazione previsto, o meglio, imposto dalla legge - ritornano insieme, ripristinando il nucleo familiare originario.

Ciò nonostante l’istituto della separazione conserva tuttora il ruolo – oramai più formale che altro - di luogo di decantazione della crisi coniugale e perciò, anche quando si è davvero convinti che il matrimonio è finito, in linea di massima non si può procedere al divorzio immediato senza prima essersi separati.

Il legislatore italiano ha previsto solo alcune ipotesi di divorzio immediato: in altre parole, solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, i coniugi possono ottenere il divorzio immediato, senza passare per la separazione. 

Se ti stai chiedendo in quali casi è possibile chiedere il divorzio immediato, continua a leggere questo articolo. 

Divorzio immediato: quando è possibile per la legge italiana?  

Innanzitutto, come già sottolineato nella premessa, i casi in cui è possibile ricorrere al divorzio immediato sono tassativi.

Cosa significa? Significa che il divorzio immediato è consentito solo ed esclusivamente nei pochi casi previsti dalla legge.

Quindi, anche quando è impossibile che vi sia un “ritorno di fiamma” tra i coniugi, la legge pone dei limiti, un vero e proprio recinto che non può essere valicato nemmeno in presenza di un eventuale accordo che attesti la volontà delle parti di sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale.  

Quali sono, quindi, i casi tassativamente previsti dalla legge in cui è possibile chiedere il divorzio immediato?

  • Uno dei coniugi ha commesso reati particolarmente gravi.
  • Il matrimonio non è stato consumato, a prescindere dalla ragione.
  • Uno dei coniugi ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio.
  • È passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Al di fuori di questi pochi casi la legge italiana consente il divorzio solo dopo che sia trascorso un periodo rispettivamente di sei mesi o un anno dalla separazione, a seconda che i coniugi abbiano ottenuto una separazione consensuale o giudiziale.

Esistono altri possibili casi di divorzio immediato?  

Come si può facilmente immaginare, quelli previsti dal nostro ordinamento sono casi molto rari e, dunque, in linea di massima per coloro il cui matrimonio sia regolato dalla legge italiana non è possibile ottenere il divorzio immediato senza prima essere stati separati.

Dobbiamo tuttavia tener presente che sempre più in Italia risiedono e vivono coppie, per lo più stranieri, il cui matrimonio è stato celebrato in un altro paese. Questa situazione è sempre più frequente e altrettanto frequente il caso che anche queste coppie si rivolgono al giudice italiano perché il loro matrimonio è in crisi. 

Molte volte, la legge del paese di origine di questi coniugi può scattare una corsia preferenziale rispetto ai coniugi italiani.

Ora capiremo perché.

Il matrimonio è regolato da una legge straniera che prevede il divorzio immediato

Ecco un altro importante caso di possibile divorzio immediato: i coniugi stranieri o il cui matrimonio sia comunque regolato da una legge straniera che prevede il divorzio immediato possono, se lo vogliono, ottenerlo subito anche davanti al giudice italiano.

Proprio su questo punto, possiamo citare una recente sentenza del Tribunale di Venezia (n. 582/2022) che ha accolto la domanda di divorzio immediato avanzata congiuntamente da due coniugi bengalesi residenti in Italia ma sposati in Bangladesh.

Divorzio immediato: quando il giudice italiano è competente  

“Quanto alla domanda di divorzio” – ha dichiarato il Tribunale nella sentenza – “deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in forza del regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 “relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale applicabili solo in via residuale, ai sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5”.

In altre parole, a prescindere dal fatto che i coniugi siano o meno cittadini europei, trova applicazione il regolamento menzionato dal Tribunale, che consente al giudice italiano di conoscere della domanda di divorzio immediato senza che moglie e marito siano costretti a rivolgersi al giudice bengalese per vedere accogliere o rigettare la loro richiesta.

Nel caso di specie, la giurisdizione italiana deve essere affermata a norma dell’art. 3, comma 1, lett. a), del citato Regolamento CE n. 2201/ 2003, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare, tra le varie ipotesi, individua la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto. Detto criterio trova applicazione al caso in esame posto che entrambi i coniugi hanno avuto l’ultima residenza a Venezia e, comunque, anche il resistente continua a risedere in Italia in provincia di Vicenza”.

È sufficiente, quindi, che uno dei coniugi risieda abitualmente in Italia o che i coniugi abbiano avuto l’ultima residenza comune in Italia perché il giudice italiano possa legittimamente conoscere della domanda di divorzio immediato.

Perché è possibile il divorzio immediato: l’ordine pubblico

Il Tribunale ha precisato inoltre che “occorre verificare se tale disciplina risulti ammissibile nel nostro ordinamento, in quanto l’articolo 12 del Regolamento (UE) n.1259/2010 dispone che l’applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro”.

In questa vicenda “non è ravvisabile un contrasto con l’ordine pubblico tale dovendo intendersi non il conflitto con qualsiasi norma interna anche di carattere imperativo, ma “con il nucleo essenziale dei valori dell’ordinamento che non potrebbe essere alterato neppure con legge ordinaria (cfr. Cass. 15343/2016). Conflitto, quest’ultimo, non sussistente nel caso di specie non essendovi alcuna indicazione di principio a proposito della necessità per i coniugi di transitare obbligatoriamente attraverso il passaggio della separazione, tanto più che nell’ordinamento italiano sono indicate cause di divorzio immediato e, più di recente, con la l. 55/2015 il termine per addivenire allo scioglimento del matrimonio dopo la separazione (se consensuale) si è ormai ridotto a sei mesi”.

Quasi una tacita ammissione di come l’istituto della separazione sia sempre più percepito come un limite, facilmente superabile senza incorrere in conseguenze di ordine sociale.

Tanto più che casi di divorzio immediato, come sottolineato nelle premesse, sono ammessi nel nostro ordinamento e che il decorso del termine per presentare domanda di divorzio si è notevolmente ridotto rispetto al passato: sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale.

Divorzio immediato: motivo della decisione

Nel caso di specie è indubbio, alla luce delle dichiarazioni fatte dalle parti in sede di audizione, che risulti integrato il presupposto dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare, dal momento che entrambi i coniugi hanno chiaramente dichiarato che non intendono riconciliarsi, tanto più che gli stessi erano separati di fatto già da parecchi mesi rispetto all’epoca di radicamento della lite”.

Il che fa sorgere spontanea una domanda: se il divorzio immediato possibile per i coniugi bengalesi in presenza di una semplice separazione di fatto, perché non concedere anche ai coniugi italiani la possibilità di applicare l’istituto del divorzio immediato che, all’evidenza, presuppone la mera volontà di non riconciliarsi?

Al netto dei motivi storici, legati ad un passato non più recente, la reticenza nell’estendere i casi di applicabilità del divorzio immediato è ad oggi un mistero e non offre una chiara lettura delle attuali esigenze delle società, di cui il diritto dovrebbe farsi custode ed interprete.

dottoressa Elisa Buso

avvocato Paola Dalla Valle

 

Avvocato familiarista in Venezia e Treviso

dallavalle@ticosoci.it

 

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