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ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2023 SI POTRA’ ANCORA CHIEDERE LA MESSA ALLA PROVA

11 Gennaio 2023
Avv. Marco Vianello  

La cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha ampliato il catalogo dei reati per i quali si procederà a citazione diretta a giudizio, cioè senza l’udienza preliminare.

Nella ratio dell’originario legislatore si trattava di reati cosiddetti di gravità intermedia, in quanto non sono né reati bagatellari di competenza del Giudice di Pace né reati che destino particolare allarme sociale.


Ora la norma ha ricevuto un notevole incremento di valore e la versione attualmente in vigore – dal 30 dicembre 2022 – è la seguente (in grassetto le parti inserite dalla D. Lgs. 150/2022).

 

ART. 550 codice procedura penale (innovato dalla cd. Riforma Cartabia, art. 32, comma 1, lett. a), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022)

CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

 

  1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4

 

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti:
  2. a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  3. b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  4. e) dagli articoli 82, comma l, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  5. d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  6. e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  7. f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  8. g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1.0 marzo 2000, n. 74.
  9. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

 

 

Come noto, l’art. 168 bis codice penale ha introdotto l’istituto della messa alla prova per talune fattispecie di reato.

Lo si riproduce nella versione attualmente vigente - dal 30 dicembre 2022 – (in grassetto le parti inserite dalla D. Lgs. 150/2022).

 

Art. 168 bis codice penale

Sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

 

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

 

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

 

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

 

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

 

L’ampliamento del catalogo dei reati procedibili a citazione diretta a giudizio ha di fatto ampliato, sulla spinta della legge delega, i reati per i quali dal 30 dicembre 2022 si può chiedere di essere ammessi alla messa alla prova ex art. 464 bis e seguenti codice procedura penale.

 

I termini per la richiesta rimangono il momento delle conclusioni ex articoli 421 e 422 codice procedura penale e, nel caso di reati a citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione della neonata udienza predibattimentale ex articolo 544 bis codice procedura penale.

Nel caso di proposta da parte del Pubblico Ministero in udienza l’imputato può chiedere un termine di venti giorni per formulare l’istanza (che comporterà la preventiva attivazione con l’U.E.P.E. – Ufficio Esecuzione Penale Esterna per la formulazione del programma).

 

Le novità più significative – e insidiose – riguardano, tuttavia, le norme transitorie, che da un lato ammettono la remissione in termini automatica per la richiesta di messa alla prova nel caso di reati di nuovo ingresso nel catalogo (anche in caso di giudizio in corso sia di primo sia di appello) e dall’altro, in sostanza impongono di presentare la richiesta entro e non oltre il 13 febbraio 2023.

 

Si trascrive testualmente la norma transitoria.

 

ART. 90 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022)

Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

 

La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  1. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
  2. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

 

E’, pertanto, parere di chi scrive che vi sia il serio pericolo che la norma sarà interpretata nel senso che la richiesta di messa alla prova, nel caso di giudizi in corso (quando già sono spirati i termini di cui all’art. 464 bis codice procedura penale) per reati di nuovo ingresso nel catalogo, come sopra specificato, possa essere presentata a pena di decadenza entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, ma, quando nei 45 gg successivi alla data di entrata in vigore (quindi entro il 13 febbraio 2023) non sia fissata udienza, la richiesta a pena di decadenza vada depositata in Cancelleria entro detta data.

 

Qualche perplessità desta anche l’esclusione, tra i giudizi in corso nei quali beneficiare della riapertura dei termini, il giudizio di cassazione; ben si comprende che l’ammissione o meno e le modalità di svolgimento del beneficio comportino un giudizio di merito, al di fuori del perimetro della Suprema Corte, ma sarebbe stato certamente più ragionevole affidare la competenza all’ultimo giudice del merito della causa (sia esso la Corte d’Appello e il Tribunale, nel caso di ricorso per saltum), data la scelta di remissione in termini.

 

Non si esclude si potranno assistere a pronunce di illegittimità costituzionale dell’art. 90 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, stante l’evidente disparità di trattamento.

 

Quanto al resto, non rimane che affrettarsi a eseguire una valutazione se presentare o meno la richiesta di messa alla prova non più tardi del 13 febbraio 2023.

Rimbocchiamoci le maniche.

 

 

Marco Vianello

Avvocato in Venezie e Treviso

marcovianello@ticosoci.it