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PACE FISCALE E REATI TRIBUTARI

28 Aprile 2023
Avv. Marco Vianello  

PACE FISCALE E REATI TRIBUTARI: l’art. 23 D.L. 30 marzo 2023 n. 34

Dal 30 marzo 2023 e fino alla sentenza d’appello alcuni tra i più ricorrenti reati tributari potranno essere dichiarati estinti per effetto delle nuove disposizioni, che estendono agli effetti penali i benefici della cosiddetta “pace fiscale”.

La “rottamazione quater” si potrà presentare fino al 30 giugno 2023 (termine prorogato).

Introduzione su pace fiscale e reati tributari

Il decreto legge in commento ha inciso fortemente su alcuni reati finora visti dal legislatore come quasi intoccabili.

Il patteggiamento era considerato soggetto a condizione, la non punibilità era condizionata al pagamento integrale di capitale, sanzioni e interessi e i termini erano tutt’altro che favorevoli all’imputato, accusato di reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, quali il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, al superamento della soglia di 150.000 euro per periodo d’imposta), il reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter, al superamento della soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta), il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, esclusi gli inesistenti (art. 10 quater, comma 1 al superamento della soglia di 50.000 euro per periodo d’imposta).

Oggi, con la nuova norma, di immediata applicazione, da un lato accedendo alla cd. Rottamazione quater, beneficio cui è stata prolungata la scadenza fino al 30 giugno 2023, si estinguono i debiti tributari con notevoli risparmi in termini di sanzioni, interessi e aggio per la riscossione.

Per alcuni dettagli su detta procedura si rimanda a https://avvocatoaprile.net/2023/01/12/rottamazione-delle-cartelle-esattoriali/ e, quanto alla proroga, a https://avvocatoaprile.net/2023/04/22/rottamazione-cartelle-esattoriali-proroga-al-30-giugno-per-aderire/.

Ma i benefici sono estesi anche ad altre soluzioni conciliative fiscali, quali la definizione agevolata degli avvisi bonari, la sanatoria di irregolarità formali e molte altre soluzioni che l’Avvocato e il Commercialista tributarista possono suggerire di percorrere, a seconda del caso concreto.

Sull’altro versante, inoltre, è estesa la non punibilità dei reati tributari a versamento avvenuto delle somme dovute, così come quantificate nuovamente nei termini di cui sopra, per effetto dei benefici di legge.

Il contribuente imputato nel processo penale è onerato di comunicare all’Autorità giudiziaria procedente in versamento integrale del dovuto o il versamento della prima rata, nel caso di pagamento rateale, informandone anche contestualmente l’Agenzia delle Entrate, fornendo a quest’ultima gli estremi del procedimento penale.

Ciò potrà avvenire fino al termine ultimo della pronuncia della sentenza d’appello del processo penale.

Dalla ricezione della suddetta comunicazione (al Giudice e all’Agenzia) il processo è sospeso ex legesino al momento in cui il Giudice è informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione”.

Si riporta il testo dell’art. 23 D.L. 34/2023:

  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
  2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
  3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
  4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

 

Conclusioni su PACE FISCALE E REATI TRIBUTARI

In conclusione, in caso di pendenza penale per reati tributari previsti dagli articoli 10 bis, 10 ter o 10 quater, comma 1 del D. Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti) entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato rispetto all’originario termine del 30 aprile 2023) l’indagato o imputato può accedere alle agevolazioni previste dal decreto legge 34/2023, estinguendo il debito tributario, con abbattimento di sanzioni, interessi e aggio, ma al contempo chiedendo al Giudice penale di sospendere obbligatoriamente il procedimento o processo penale fino all’avvenuto pagamento in sede tributaria, dandone comunicazione contestualmente anche all’Agenzia delle Entrate.

I termini da tenere a mente per il contribuente imputato:

  • entro il 30 giugno 2023 la presentazione della domanda di definizione in sede tributaria
  • entro il 30 settembre 2023 l’Agenzia quantificherà e comunicherà le somme dovute
  • entro il 31 ottobre 2023 la scadenza del pagamento della rata unica o della prima rata
  • entro la sentenza che ha definito il giudizio penale d’appello la possibilità di richiedere di accedere alla declaratoria di non punibilità dei reati tributari in sede penale.

Come si può notare, serve un proficuo coordinamento tra professionisti che si occupano del contezioso tributario (o di consulenza e assistenza specifica) e il difensore in sede penale, affinché si possa giungere al miglior risultato per il contribuente attinto anche da procedimento penale per questi specifici reati tributari.


di Marco Vianello

Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso

mail: marcovianello@ticosoci.it