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LEGITTIMA DIFESA, QUESTA SCONOSCIUTA

29 Aprile 2019
Avv. Marco Vianello  

Senza voler entrare nelle valutazioni circa opportunità e bontà delle modifiche normative, propongo un approccio che parta dal messaggio del Presidente della Repubblica ai Presidenti di Camera, Senato e Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione della legge.

La nuova norma “ritocca” gli articoli 52 e 55 del codice penale (legittima difesa ed eccesso colposo di legittima difesa), 165 cod. pen. (sospensione condizionale della pena) e ancora gli articoli del codice penale 614 (violazione di domicilio), 624 bis (furto in abitazione e furto con strappo) e 628 (rapina).

Si è intervenuti nell’art. 132 bis disp. attuaz. c.p.p. (priorità nella trattazione dei processi) e, inoltre, nell’art. 2044 cod. civ. (legittima difesa) e nell’art. 8 T.U. spese giustizia (DPR 115/2002).

Anzitutto il legislatore – come ormai di consueto - non ha resistito alla tentazione di aggravare le sanzioni per tutti i reati menzionati, portando per esempio la violazione di domicilio aggravata a una pena base di due anni di reclusione (e fino a sei anni di reclusione nelle ipotesi più gravi).

Limitiamoci, pertanto, al momento ai rilievi del Presidente, che rinveniamo riportati testualmente nel sito Internet del Quirinale: https://www.quirinale.it/elementi/28586

Gli stessi sono sintetici, ma incisivi. A parte la premessa che ribadisce l’assoluta necessità di un intervento statale per garantire la sicurezza dei cittadini, che evidentemente non può essere demandata alla giustizia del privato (più o meno attrezzato e abile), il Capo dello Stato pone l’accento sulla specifica causa di giustificazione introdotta dalle nuove norme: il novello comma 2, infatti, recita “2 - Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Evidente che la condizione di stato di grave turbamento non appare come una circostanza obiettiva e si presta a una molteplicità di interpretazioni che, se ci si limitasse a raccogliere la mera dichiarazione dell’autore della difesa, diverrebbe una sorta di “parola d’ordine” che giustificherebbe ogni ipotetico eccesso.

Il Presidente della Repubblica al proposito rileva che “è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”. Ciò significa che, stante la genericità della norma, la situazione concreta sarà necessariamente analizzata dai Giudici caso per caso, per cercare di obiettivizzare quanto più possibile il giudizio: in sostanza sarà giustificato il comportamento di chi si sia venuto a trovare in una situazione tale da impedirgli ogni altra soluzione meno dannosa del sacrificio della salute o della vita altrui.

In sostanza il richiamo al principio di legalità è evidentemente finalizzato da un lato a legiferare con maggiore accuratezza e dall’altro a evitare propagande che inducano alla sfiducia nell’apparato statale e i cittadini a voler sopperire alla sue inadeguatezze, mettendo a repentaglio la salute propria e altrui. In estrema sintesi la difesa eventuale dev’essere solo quella legittima, senza eccessi non necessari.

La persona coinvolta in un fatto di violazione di domicilio o furto in abitazione da oggi in poi dovrà rapportarsi, quindi, con un’interpretazione diversa e per certi versi più ardua delle circostanze del caso concreto: sarà necessario analizzare i fatti con estrema attenzione, magari tramite investigazioni difensive ancora più scrupolose, sì da garantirgli la migliore difesa, partendo, come sempre, dalle norme e seguendone le ricadute sul caso specifico.

Da Marco Vianello

Avvocato in Venezia e Treviso

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