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COME FA IL SOGGETTO NON PRIVATO A FARSI RISARCIRE IL DANNO SE C’E’ IL PROCESSO PENALE?

13 Settembre 2019
Avv. Marco Vianello  

Il datore di lavoro, l’associazione di categoria, l’ente di riferimento possono ottenere nel processo penale il risarcimento dei danni lamentati per effetto di un fatto-reato che ha colpito una persona fisica a loro collegata?

 

Consolidando un già frequente indirizzo giurisprudenziale di recente si è espressa in senso (parzialmente) affermativo la Corte di Cassazione (Cass, sez. IV pen., 31.3.2019, n. 14918, dep. 4.4.2019[1]), sostanzialmente omologandosi al principio già espresso nel 2014 dalle sezioni unite della Corte Suprema, che aveva affermato ammettersi l’ingresso quale parte civile dell’ente (genericamente inteso) nel processo solo in caso di compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria (Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343)[2].

La Corte del 2019, peraltro, ha colto l’occasione per precisare che, al di fuori del danno non patrimoniale, soprattutto nel sotto insieme del danno all’immagine, che ai fini della costituzione della parte civile vanno valutati nel senso sopra precisato, il danno morale cosiddetto pecunia doloris quale “insieme delle sofferenze psichiche arrecate ad un individuo a seguito di un determinato evento dannoso” è risarcibile solo alle persone fisiche.

Di diverso avviso una decisione di qualche anno fa – ma apprezzabilissima – del Tribunale di Reggio Calabria, la quale ha escluso la costituzione di parte civile di alcune associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini e la salute con il seguente principio: “la circostanza che le predette associazioni presentino a livello statutario finalità di tutela di interessi corrispondenti a quelli lesi dal reato contestato agli imputati non consente ex sé la legittimità della formulazione di domande risarcitorie, non potendosi qualificare ‘danno’ in senso civilistico l’asserita lesione di un interesse che l’Ente ponga tra le finalità della sua stessa costituzione” (Trib. Reggio Calabria, ordinanza 14 maggio 2015, in T. ed altri, Giud. Romeo)[3].

In sostanza l’ordinanza calabrese ha evidenziato che il codice di rito ha voluto introdurre, accanto alla possibilità di costituirsi parte civile per chi ne è legittimato (che conferisce un vero e proprio diritto a richiedere il risarcimento del danno direttamente nel processo), quella dell’intervento ex articoli 91 cpp e 212 disp. attuaz. cpp (che equipara l’intervenuto alla persona offesa dal reato, con poteri, quindi, limitati alla partecipazione al processo ad adiuvandum, senza poter ottenere una soddisfazione pecuniaria.

Per meglio comprendere detti principi alla base della vicenda recentemente esaminata dalla Corte di Cassazione vi era un sinistro nautico, riguardante una collisione con affondamento, nella quale aveva perso la vita un alto prelato, per la cui morte si erano costituite parte civile nel processo la Diocesi di Pozzuoli e l'associazione Puteoli Pro Vita, alle quali era stato riconosciuto genericamente un danno morale, senz’altra specificazione e senza approfondimento circa l’esistenza degli estremi legittimanti la partecipazione nel processo. Motivi per cui – oltre ad altri – la precedente decisione della Corte d’Appello è stata cassata.

Importante, pertanto, per chi sia coinvolto in un processo penale con potenziali costituzioni di parte civile da parte di persone ed enti valutare approfonditamente in anticipo le legittimazioni e le poste di danno eventualmente risarcibili o meno, anche al fine di collocare correttamente la partecipazione processuale di chi, diverso dalle persone fisiche coinvolte, afferma di averne diritto.

 

Da Avv. Marco Vianello

marcovianello@ticosoci.it

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 (Photo by Mahkeo on Unsplash)

[1] Vedasi: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190404/snpen@s40@a2019@n14918@tS.clean.pdf

[2] Vedasi: https://www.penalecontemporaneo.it/d/3292-caso-thyssenkrupp-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-distinzione-tr

[3] Vedasi https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1463501852Trib_RC_Ord_enti.pdf