Blog Ticosoci

Tribunale Treviso 17 settembre 2019 n. 1953 su revocatoria fallimentare del pegno

31 Ottobre 2019
Avv. Prof. Marco Ticozzi  

In una causa seguita dal mio studio, il Tribunale di Treviso ha revocato ex art 67 LF (revocatoria fallimentare) l’incasso derivante dalla escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio. Per la giurisprudenza è revocabile l’incasso che derivi da un pegno regolare ma non anche quello che derivi dal pegno irregolare. La questione, però, è proprio quella di valutare quando ci si trovi in un caso o nell’altro.
Spesso il contratto di pegno non specifica la natura del contratto (fermo che il nomen juris non è vincolante) per cui la qualificazione deve essere operata valutando le clausole: in questo senso il Tribunale di Treviso con sentenza  17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra, in senso opposto a una precedente sentenza, ha indicato che la clausola che attribuisce il potere di far vendere i beni concessi in pegno, di sostituirli ecc. sia indicativa di un pegno regolare, con la conseguente revocabilità dell’incasso derivante dall’escussione del pegno.

Revocatoria fallimentare del pegno: pegno regolare e irregolare

 

Come noto, la giurisprudenza ritiene che le somme incassate per il realizzo di un pegno regolare siano revocabili ex art. 67 L.F. mentre non lo siano ove si discuta di un pegno irregolare.
Infatti, si indica con costanza che “nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.” (Cass. 12 settembre 2011, n. 18597). Ma il principio è pacifico, essendo stato confermato anche recentemente da Cass. 8 agosto 2016, n. 16618.
Cass. 22 gennaio 2009, n. 1609 precisa poi che “nel pegno regolare l’acquisizione del realizzo da parte del creditore garantito dà luogo ad un «atto solutorio» suscettibile di revoca fallimentare, a differenza dell’acquisizione del controvalore del pegno irregolare, che consente la compensazione con il credito garantito”.
La giurisprudenza indica che ci si trova di fronte a un pegno irregolare se il bene oggetto di pegno passi in proprietà al creditore. In particolare, occorre che dal contratto emerga non tanto la previsione per la quale il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene, anche con procedure diverse da quelle di legge, ma che ha “la facoltà di disporre del relativo diritto” (Cass. 7563/2011).
Dunque, nel pegno irregolare, al momento del contratto il bene è passato in proprietà al creditore: l’escussione del pegno non può essere qualificata come pagamento perché il bene ceduto è del creditore; nel pegno regolare, invece, il bene resta del debitore con la conseguenza che l’escussione porta a un incasso da parte della banca.

 

Qualificazione del pegno come regolare o irregolare

 

La questione è dunque quella di determinare quando ci si trovi di fronte a un pegno regolare e quando invece si tratti di un pegno irregolare. Ciò partendo dall’indicazione della S.C. per la quale vi è pegno irregolare se il creditore pignoratizio può disporre del relativo diritto.
Come detto, la mera indicazione del nomen iuris (che spesso peraltro manca) non è determinate, occorrendo qualificare il contratto alla luce delle sue concrete clausole.
È abbastanza frequente (come peraltro nel caso di specie) nei contratti di pegno trovare delle clausole che attribuiscono diritti al creditore pignoratizio: ad esempio che il debitore possa sostituire i titoli oggetto di pegno ma solo con il consenso della banca e soprattutto che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca possa far vendere i titoli costituiti in pegno, magari con un brevissimo preavviso e con procedure diverse da quelle codicistiche.
Sono questi diritti che possono far considerare il pegno irregolare e, quindi, non revocabile?
Le due sentenze del tribunale di Treviso sono in senso opposto.
La questione, a mio avviso, è quella di determinare cosa significhi “la facoltà di disporre del relativo diritto” e, soprattutto, se tale facoltà debba essere ricercata fin dal momento del contratto o possa essere relativa anche a diritti che vengono esercitati in corso di rapporto.
E la risposta a mio avviso corretta è quella per la quale la facoltà di disporre del diritto, caratteristica del pegno irregolare, deve esserci fin dal momento del contratto.
Se il pegno irregolare, per definizione, è un pegno nel quale il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio, allora tale proprietario deve poter disporre del bene fin dal momento di conclusione del contratto: se non può disporre del bene fin da quel momento significa che non è proprietario, ma è un creditore che ha una garanzia su un bene altrui.

 

Revocatoria fallimentare del pegno: Tribunale Treviso 27 luglio 2017 n. 1717.

 

Una prima sentenza del Tribunale di Treviso è nel senso di considerare un tale pegno irregolare e, quindi, non revocabile ex art 67 LF.
Si indica, infatti, che “caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene (o una pluralità di beni) considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece che rimanere, come di regola, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio (cfr. ex multis. Cass. n. 16618/16). 
Nel caso in esame, alla Banca era stato espressamente conferito il potere di disporre dei titoli dati in garanzia, sicché la fattispecie deve essere qualificata come pegno irregolare, con conseguente possibilità di compensazione ex art. 56 l.f. (o ex art. 1241 c.c.) con il credito da essa vantato nei confronti della correntista. 
A tale qualificazione non osta la previsione contrattuale che subordina la facoltà della Banca di vendere i titoli alla circostanza che la società sia inadempiente” (Trib. Treviso 27 luglio 2017 n. 1717).

 

Tribunale Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra.

 

Di diverso avviso è invece la recentissima sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra.
Infatti, secondo tale diversa sentenza “ai fini della qualificazione giuridica del pegno come regolare o irregolare si osserva che con il contratto costitutivo del pegno la società [fallita] non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della convenuta, la quale infatti non poteva disporne immediatamente, salvo l’obbligo di restituire la somma o la parte dei titoli eccendente l’ammontare del credito garantito (art 1851 c.c.), ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la Banca poteva esclusivamente vendere i titoli con le modalità concordate ex art. 2797, ult. co. c.c.. 
Si legge, infatti, nel contratto alla clausola rubricata “modalità di escussione della garanzia” che “In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la Banca può far vendere, con preavviso dato in forma scritta, di 1 (uno) giorno … in tutto o in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero in mancanza di ufficiale giudiziario …” (doc. 6 attoreo). 
Ulteriore indice della natura regolare del pegno e, quindi, della persistente titolarità in capo al debitore dei titoli costituiti in pegno, è la previsione di cui alla clausola contrattuale rubricata “permanenza della garanzia” che consentiva al debitore, con il consenso del creditore, di sostituire i titoli originariamente costituiti in pegno con altri titoli”.

 

Conclusioni  

Alla luce delle indicazioni che abbiamo sopra fornito, ci sembra che la conclusione di cui alla sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra sia corretta.
Da un lato, per definizione, il pegno irregolare è tale se al momento del contratto il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio: il potere di disporre, proprio del proprietario, deve dunque essere ricercato in quel momento.
Dall’altro lato, comunque, la facoltà attribuita al creditore di far vendere il bene con procedure diverse da quelle codicistiche è ben compatibile con un pegno regolare: l’art. 2797 c.c., infatti, consente alle parti di pattuire modalità di vendita in forme diverse da quelle di legge.
In questo senso, anche Cass. 16 giungo 2005, n. 12964 ha indicato che “nè, a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza l'argomento che la parte ricorrente intende trarre dalla clausola n. 8 del contrattato, relativa al conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile a vendere i titoli. L'esistenza del mandato, piuttosto, poteva essere argomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pegno regolare, poichè è pacifico (Cass., n. 19054/2003; Cass., n. 13779/2002;Cass., n. 5981/2001) che il mandato a vendere in rem propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato”.
di Marco Ticozzi
avvocati Venezia 

si segnalano anche i segunti post

rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica
recupero crediti venezia e Recupero Crediti Treviso
separazioni venezia
divorzio venezia
avvocati civilisti venezia 
avvocati diritto di famiglia venezia
diritto bancario avvocato venezia
malasanità 
avvocato divorzista venezia 
avvocato malasanità

cessione ramo d'azienda
Pubblicità avvocato
marketing legale
avvocati Mestre
anatocismo
avvocati Montebelluna
avvocato divorzista Montebelluna
phishing bancario

avvocato divorzista Roma
avvocato divorzista Milano
avvocato divorzista Genova
avvocato divorzista Monza

separazione consensuale

avvocato separazione