Blog Ticosoci

Rifiuto Alcoltest

31 Gennaio 2020
Avv. Marco Vianello  

Introduzione sul rifiuto alcoltest: reato, pena e sanzioni.

 

L’art. 186 del codice della strada al comma 7 punisce con la più grave delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica chi rifiuta gli accertamenti urgenti effettuati dagli agenti di polizia (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno). La previsione indica che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Cosa si intende per rifiuto di fare l’alcol test?

 

La Cassazione, anche di recente (3202/2020) ha chiarito che può “qualificarsi come "rifiuto" qualsiasi manifestazione di volontà negativa a fronte della richiesta, rivolta al conducente dall'organo di polizia competente per il controllo, a sottoporsi all'accertamento strumentale della condizione di ubriachezza alla guida. Può cioè trattarsi di un rifiuto comunque espresso, in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purché siano inequivoci l'atteggiamento di riottosità del conducente e il suo intendimento di sottrarsi al controllo. A titolo di esempio, il reato è stato ritenuto sussistente nell'ipotesi — affine a quella che ne occupa - in cui l'imputato, durante l'alcoltest, abbia più volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico”.
In sostanza, per usare le parole della Corte “il reato di rifiuto si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico”. Già l’aveva affermato la Cassazione nel 2015.
Capita che qualche automobilista, preso dal panico o intimorito dall’atteggiamento, talvolta aggressivo dei verbalizzanti, non riesca a soffiare compiutamente nell’alcoltest e ciò venga interpretato come atteggiamento elusivo.

 

Rifiuto alcoltest: reato, pena e sanzioni

 

Come sempre, ciò che è scritto nel verbale è importante e, mentre ormai è pacifico secondo la giurisprudenza, che la sanzione amministrativa della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera a) CdS) sia contestabile anche sui rilievi, anche sintomatici, dei verbalizzanti (andatura barcollante, alito vinoso, occhi lucidi, comportamento aggressivo, guida irregolare e ondivaga e altri) spesso il rifiuto è verbalizzato in modo sbrigativo, senza specificare le modalità.
Ricordiamo come l’art. art. 186, comma 2, lettera a) CdS preveda come sanzione il “pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Importante anche che la persona fermata e sottoposta all’alcoltest chieda di verbalizzare quanto a suo dire sta accadendo, rappresentando eventualmente un reale malore e facendolo poi accertare dai sanitari, chiedendo anche – a verbale – di essere accompagnato, se del caso con richiesta dei verbalizzanti di sottoporlo al prelievo ematico di verificare del tasso alcolometrico (al pronto soccorso non danno corso alle richieste del privato fermato, ma solo a quelle dei verbalizzanti, di norma quando vi è connessione con un incidente stradale – art. 186, comma 5 CdS -).

 

Rifiuto alcol test: particolare tenuità del fatto

 

La Cassazione, tuttavia, già nel 2016, a sezioni unite (13682/2016), ha posto fine a un contrasto di decisioni, stabilendo che "La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada".
Va da sé che il giudice dovrà valutare il concreto il contesto, addivenendo all’applicazione del beneficio solo qualora, come previsto dalla norma sostanziale “per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma [cod. pen.], l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
La Suprema Corte, infatti, nella richiamata sentenza a sezioni unite ha sollecitato “il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell'illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis consente ed anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Per esemplificare: non è indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari generando un incidente. E l'indicato intreccio tra le due contravvenzioni impone di considerare, ai fini che qui interessano, pure con riguardo a quella di mero rifiuto lo sfondo fattuale, la rischiosità del contesto nel quale l'illecito s'inscrive”.
E’ importante, pertanto, mantenere il controllo quando si viene fermati, non raccogliere alcuna provocazione – che a volte avviene (“con chi crede di avere a che fare?”, “Se non soffia la porto in caserma ….”, “parli col suo avvocato, ma si sbrighi”), rispettare le regole, che impongono di sottoporsi all’alcoltest, chiedere di verbalizzare ogni circostanza utile, magari previa consultazione telefonica con il proprio avvocato, che certamente non sarà in grado di intervenire nei tempi sollecitati dagli agenti – cioè immediatamente -, farsi assistere da persona, possibilmente estranea, di buona memoria, far documentare ogni circostanza, anche nel caso per esempio di accesso a una struttura sanitaria.
Naturalmente tenendo a mente che il tasso alcolemico è soggettivo, ma che eccedere con il bere – soprattutto con i superalcolici a fine pasto - e guidare sono due cose da non fare.

 

Rifiuto alcoltest: conclusioni.

 

Noi tutti auspichiamo controlli più capillari, ma sanzioni meno severe; il giusto strumento di prevenzione, che eviti per chi incappa una tantum in una violazione di veder stroncata la propria esistenza a causa dell’incapacità del sistema di adottare seri processi di prevenzione (campagne di sensibilizzazione, controllo frequenti e mirati).
Come sempre, poi farsi assistere al più presto può contenere i danni, pur seri, che questo tipo di incidente può causare all’automobilista …… “distratto”.
di Marco Vianello
marcovianello@ticosoci.itwww.ticosoci.it