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LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA È SCOMPARSA?

17 Febbraio 2020
Avv. Marco Vianello  

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LA GIURISPRUDENZA RECENTE


La Cassazione si è espressa recentemente (Sez. V penale, 10 dicembre 2019, 4772) sotto un duplice profilo:

  • Come sappiamo, la nuova normativa (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) ha una “doppia velocità”: entra in vigore il 15 agosto 2020, salvi gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388, che sono entrati in vigore il 16 marzo 2019
  • Secondariamente, usando le parole della Suprema Corte “le nuove norme appaiono in perfetta continuità normativa con le precedenti norme contenute del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267”.

Quanto al primo aspetto, il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha voluto prevedere anche una disciplina transitoria, che se per le questioni civilistiche – fallimentari ha voluto chiarire l’applicabilità delle norme previgenti ai casi accaduti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, per i reati fallimentari il terzo comma dell’art. 390 del nuovo codice della crisi ha stabilito che per i fatti antecedenti si applichino le norme previgenti. Sembra l’ovvio, essendo il nostro ordinamento in materia penale sostenuto proprio dal principio di legalità (art. 6 CEDU; art. 25, 2 Costituzione, art. 2 cod. pen.), ma c’è da chiedersi se non si intendesse provare a fare proprio il contrario, cioè punire anche in casi di fattispecie a sanzione depotenziata.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: IL RAFFRONTO DEI PRECETTI NORMATIVI


Per il caso di reato fallimentare contestato nel caso preso in esame dalla Cassazione (art. 223 L.F.) la stessa ha ritenuto, comunque, di raffrontare i precetti normativi, in una sorta di tavola sinottica, a prova di legislatore del nuovo millennio.

Normativa vigente fino al 15 agosto 2020:

“Art. 223.

Fatti di bancarotta fraudolenta.

  1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
  2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627,2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile ….”

Nuove norme dal 15 agosto 2020:

art. 329 d. lgs. 14/2019

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 (nei casi di "bancarotta fraudolenta" patrimoniale e documentale commessi dall'imprenditore dichiarato "in liquidazione giudiziale", e, quindi, non più "fallito") agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

  1. Si applicano alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:
  2. a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. ….”.

Sinteticamente, ma esaustivamente, seppur per punti, il Supremo Collegio ha tratteggiato anche alcuni ulteriori aspetti della normativa che entrerà in vigore quest’estate: oltre alla necessità di valutare se sia applicabile anche ai reati fallimentari l’istituto della “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” (art. 131 bis cod. pen.), introduce le misure premiali previste dall’art. 25 del d. lgs. 14/2019, che incentiverà le iniziative del debitore volte a prevenire l'aggravarsi della crisi, il quale abbia proposto tempestivamente domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza, previste dalla nuova normativa.
A margine si segnalano le nuove procedure di composizione della crisi (articoli 19 e seguenti), nonché gli obblighi dell’imprenditore di accedervi in modo collaborativo, pena la segnalazione al Pubblico Ministero, il quale può aprire la procedura di insolvenza (ex fallimento).

 

CONCLUSIONI: LA BANCAROTTA È SCOMPARSA?


In sostanza, pertanto, non appare per nulla scomparsa tutta la serie di reati fallimentari, che permangono nelle loro attuali fattispecie, ma che possono essere prevenuti con una efficace azione di assistenza all’impresa, dove le forze multidisciplinari sono più che mai utili ed efficaci.
Noi abbiamo fatto della collaborazione con gli esperti di più materie la nostra filosofia e già adottiamo metodi multidisciplinari, applicati sia alle questioni civilistiche e fallimentari, sia a procedimenti e processi penali.
È interesse del fallimento lavorare dalle prime battute in sinergia con lo studio di avvocati fallimentaristi e penalisti, così come è indispensabile per il fallito sottoposto che incappi nei reati fallimentari farsi assistere, tempestivamente, da legali con diverse competenze e da esperti commercialisti, abituati a gestire le procedure, ma anche a rapportarsi con gli aspetti giudiziali delle stesse.
di Marco Vianello 
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