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CORONAVIRUS: NUOVA MULTA E SANZIONE

14 Aprile 2020
Avv. Marco Vianello  

INTRODUZIONE SU CORONAVIRUS: NUOVA MULTA E SANZIONE.

 

Dal 26 marzo 2020 gli svariati invii in Procura contestando le più diverse fattispecie di reato sono stati di fatto spazzati dalla trovata del momento: si è inventata di sana pianta una sanzione nuova, creata ad hoc, ma in sostanza dopo un mese di attività ora resa vana.

La nostra macchina burocratica aveva davvero bisogno di impiegare risorse inutilmente e soprattutto l’economia complessiva del sistema ci ha guadagnato o perso? È un deterrente maggiore la sanzione pecuniaria rispetto alla contestazione penale oppure ci sarà chi andrà di fatto esente da punizione?

 

 

CORONAVIRUS: NUOVA MULTA E SANZIONE

Nella mia esperienza ormai di tre decenni di Avvocato penalista principalmente presso il Tribunale di Venezia ho assistito a varie sanzioni contestate nelle più diverse materie, ma naturalmente l’emergenza Coronavirus ha colto tutti impreparati. Anche il legislatore, che spesso lo è fisiologicamente.

Ricordiamo che inizialmente a chi violava i provvedimenti del Governo in tema di tutela della salute da Coronavirus è stata minacciata la contestazione della contravvenzione ai sensi dell’art. 650 codice penale, per poi passare alle notizie di verbali elevati per reati quali violazioni delle leggi sanitarie, epidemia colposa, lesioni od omicidio colposo. Ogni soggetto deputato ai controlli aveva un margine ampio di manovra. E tutti facevano confluire le notizie di reato nelle Procure della Repubblica.

 

Oggi esiste l’art. 4 del decreto legge 19/2020. In calce trascrivo il testo e anche in nota la norma nello stesso richiamata, senza la quale la comprensione è impossibile.

Già la lettura appare tutt’altro che semplice. Qualche giorno fa in un intervento molto interessante due illustri relatori, l’Avvocato Piergiorgio Assumma e il Giudice Valerio de Gioia, avevano messo in guardia il “legislatore inutilmente complicato”, poiché le norme sanzionatorie devono essere chiare e se non lo sono i cittadini potrebbero non aver i mezzi per comprendere quale sia il comportamento vietato[1]. E se così fosse il principio di legalità, caposaldo del nostro ordinamento, verrebbe compromesso: l’art. 1 del nostro codice penale afferma che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto [prima del fatto, ndr.] come reato dalla legge ….”, ma anche in tema di sanzioni amministrative l’art. 1 della legge 689/81 sancisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata i vigore prima della commissione della violazione”. Prima ancora lo aveva detto la nostra Costituzione all’art. 25: “…….. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ….”, certamente sorretta dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: “nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale ….”.

Cosa s’intendeva punire?

Chi non rispetta le misure di contenimento.

 

Quali? (serve forse un Avvocato?)

Anzitutto quelle adottate, quanto alle modalità, “…….. con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630” oppure “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

  1. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.

 

Quali comportamenti sono vietati? (serve forse un Avvocato?)

Basti scorrere in nota 3) tutti i comportamenti elencati dalla a) alla z) (sembra una frase fatta, ma è la verità), ma si va oltre, fino a hh), per capire che il cittadino dovrebbe dedicare il proprio tempo quasi esclusivamente a seguire il profluvio di produzione normativa di questi giorni, con capacità di distinguere le norme valide (cioè quelle adottate secondo le modalità sopra richiamate) da quelle non rilevanti a fini sanzionatori, come per esempio quelle di quei Presidenti di Regione che hanno ritenuto di scostarsi autonomamente e talvolta senza ritegno dalla scia del legislatore nazionale. Incuranti, peraltro, dell’opzione che lo stesso aveva offerto loro sia in termini di coordinamento sia per “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”.

 

Il cittadino ancora una volta sta nel mezzo: bombardato da una moltitudine di fake news, informazioni “politiche”, notizie che precedono, anche di giorni, gli atti ufficiali, tirando a indovinare sul contenuto degli stessi, come se fosse possibile ragionare per approssimazione.

 

Il Coronavirus è cosa seria, ma le persone devono essere poste al centro. Mai nella mia esperienza di Avvocato penalista ho assistito a un simile utilizzo della normazione scomposta. Mai come ora il cittadino è stato trattato da suddito che, comunque, va punito.

 

 

 

LE SANZIONI E MULTE DA CORONAVIRUS: le pene. (serve forse un Avvocato?)

 

Sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.

Possibilità di pagare in misura ridotta (l. 689/81, art. 16) la somma di 800 euro.

Possibilità di ulteriore riduzione del 30% se il pagamento avverrà entro cinque giorni (art. 202 Codice della Strada, qui espressamente applicabile a tali fini).

Se la violazione avvenisse con l’utilizzo di un veicolo (non è dato comprenderne il motivo) la sanzione sarà aumentata fino a un terzo.

Nei casi le violazioni siano commesse tramite strutture imprenditoriali, anche aperte al pubblico, (casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), ci sarà anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

CHI APPLICA LA MULTA E SANZIONE? (serve forse un Avvocato?)

 

Facile: le violazioni delle misure applicate in via ordinaria (cioè come da articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020), sono irrogate dal Prefetto (““…….. con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri ….”. Quelle di cui all’art. 3 del d.l. 19/2020 dalle singole autorità che le hanno previste (“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive ….”).

 

ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE? (serve forse un Avvocato?)

Tutti i termini sopra indicati sono oggi sospesi fino all’11 maggio 2020 (art. 103 decreto legge 18/2020, cd. Cura Italia).

 

SONO PREVISTE SANZIONI CAUTELARI? (serve forse un Avvocato?)

Certamente, in caso di violazione commessa tramite strutture imprenditoriali, anche aperte al pubblico si può anticipare la chiusura dell’esercizio o dell’attività fino a cinque giorni, scomputabili poi dalla sanzione accessoria comminata definitivamente.

 

SONO PREVISTI AGGRAVAMENTI IN CASO DI RIPETUTE VIOLAZIONI? (serve forse un Avvocato?)

Come no? “in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.

 

È PREVISTA ANCHE UNA FATTISPECIE PENALE? (serve forse un Avvocato?)

 

Non ci facciamo mancare nulla: in caso di violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” sarà contestato il reato di cui all’art. 260 TU Leggi sanitarie (contravvenzione – reato penale – che per l’occasione è stata modificata, aggravandone la pena: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

Tralasciando per un momento che non risulta a monte il rispetto del dettato dell’art. 253 TU Leggi sanitarie: “Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse[2].

 

SI APPLICA RETROATTIVAMENTE? (serve forse un Avvocato?)

Anche questo è stato previsto dal nostro legislatore iper produttivo: la risposta è affermativa, ma in tali casi le sanzioni sono ridotte a metà.

Le notizie di reato dalle Procure migreranno alle Prefetture oppure, nei casi sopra indicati, alle autorità di volta in volta competenti. Salvi i casi di fatti già giudicati, evenienza del tutto improbabile nel contesto attuale.

 

 

SARA’ DAVVERO UN DETERRENTE?

 

L’elevato numero di sanzioni contestate in questi giorni parrebbe fornire risposta negativa.

Perché?

La sanzione penale è un deterrente, ma la sanzione pecuniaria immediata lo è ancor di più nella generalità dei casi. Chi è formalmente o sostanzialmente nullatenente, invece, non sarà particolarmente colpito da una sanzione pecuniaria, per quanto possa essere elevata. E forse questa è la ragione del fioccare di sanzioni, che, purtroppo, si riveleranno, poco utili in concreto e pochissimo convenienti complessivamente.

 

Conclusioni su CORONAVIRUS: NUOVA MULTA E SANZIONE.

 

In sostanza chi è sottoposto alla legge italiana (tutti) dovrebbe avere esattamente presente quali siano le misure di contenimento applicabili in quel determinato momento, se siano state previste con le modalità ordinarie corrette oppure con le modalità straordinarie corrette.

Dovrebbe saper discernere anche le norme (tante in questi giorni) illegittimamente emesse da autorità locali al di fuori delle regole previste dalla legge dello Stato italiano (decreto legge 19/2020).

Attendere i termini corretti e calcolare le scadenze (da oggi sono state prolungate le sospensioni fino all’11 maggio 2020 e … chissà poi ….).

 

In conclusione un guazzabuglio nel quale un Avvocato può districarsi, ma il cittadino dovrebbe almeno poter comprendere ciò che può o non può fare, come è punito questo o quel comportamento vietato.

Per non parlare delle partite iva, che tra un codice Ateco e l’altro stanno consultando i loro consulenti quasi quotidianamente, per capire se possono o non possono esercitare l’attività e quale settore della loro impresa sia o meno vietato.

 

Non è momento facile, ma c’è chi lo complica ancora di più. L’Avvocato è a fianco di cittadini e imprese per cercare di prevenire i danni e, nel caso, per garantire che le regole siano rispettate anche in fase di opposizione, suggerendo sempre reazioni tempestive (non recarsi dall’Avvocato l’ultimo giorno utile; inviare quanto ci è stato notificato il giorno stesso).

Gli Avvocati penalisti in questo periodo sono operativi e al fianco della clientela anche per questo.

 

di Marco Vianello

Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso

marcovianello@ticosoci.it


Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (pubblicato in G.U. 25.3.2020, in vigore dal 26.3.2020)

 

Art. 4: Sanzioni e controlli

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2[3], individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2, comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  è  punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo  3, comma 3.  Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria   è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
  5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
  7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  9. Il   Prefetto, informando   preventivamente   il    Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.  Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del   Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

 

[1] http://www.askanews.it/cronaca/2020/04/03/se-le-regole-non-sono-chiare-chi-sbaglia-può-essere-condannato-pn_20200403_00448/

[2] Da Linkedin “dalla caccia all’uomo alla caccia al reato” di Giulia Guagliardi: https://www.linkedin.com/posts/giulia-guagliardi-72600a16_coronavirus-il-pm-di-milano-carcere-per-activity-6647211848859037696-nQtM

 

[3] 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di  adeguatezza  e  proporzionalità  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le  seguenti misure:

  1. a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  2. b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  3. c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o  regionali,  nonché rispetto  al territorio nazionale;
  4. d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al  di fuori del territorio italiano;
  5. e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  6. f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  7. g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  8. h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
  9. i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  10. l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
  11. m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti

sportivi, anche se privati, nonché' di disciplinare le  modalità di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all'interno  degli  stessi

luoghi;

  1. n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  2. o) possibilità  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti autorità statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo,  nelle  acque interne, anche non di linea, nonché' di trasporto pubblico locale;
  3. p) sospensione dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonché' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università  e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e università per anziani, nonché' i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma  la  possibilità  del  loro  svolgimento  di attività in modalità a distanza;
  4. q) sospensione dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
  5. r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,    42,  nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  6. s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
  7. t) limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione

degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia' ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici incarichi;

  1. u) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio;
  2. v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  3. z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di

contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale;

  1. aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
  2. bb) specifici divieti o limitazioni per gli  accompagnatori  dei pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  3. cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA), hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  4. dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;
  5. ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  6. ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  7. gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione

di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale;

  1. hh) eventuale previsione di esclusioni  dalle  limitazioni  alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
  2. Per la durata dell'emergenza di cui al  comma  1,  puo'  essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente  articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto  assunto  dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.