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Concordato preventivo con continuità: emergenza coronavirus

06 Maggio 2020
Avv. Ugo Ticozzi  
 
Nella attuale gravissima situazione di crisi economica del paese molte aziende si troveranno in difficoltà.
Il decreto liquidità ( D.L. 23/2020) prevede il finanziamento con garanzia dello stato e questa può essere per molte aziende un’ancora di salvezza.
Può essere però che l’azienda non possa essere finanziata in quanto in incaglio o in sofferenza nel sistema o che i tempi del finanziamento, che richiedono l’approvazione della banca e di SACE o Mediocredito Centrale, non siano compatibili con le necessità di liquidità o che, comunque, intorno all’azienda si sia creato un clima di sfiducia tale da non consentire la continuazione dell’attività.
Può essere, e spesso è così, che l’azienda in se sia sana, con possibilità perciò di dare lavoro ai dipendenti e di produrre ricchezza se liberata dai pesi che la frenano.
In questi casi può essere valutata la proposizione di un concordato preventivo che preveda la continuità aziendale, come previsto dall’art. 186 bis Legge Fallimentare.

Concordato preventivo con continuità e emergenza coronavirus: introduzione.


La norma prevede la prosecuzione dell’attività dell’azienda (continuità diretta) o  il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione”( continuità indiretta) con la possibilità anche di “prevedere la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”, fermo però il requisito della continuità aziendale, per il quale ( Trib. Monza 26.07.16) occorre fare riferimento al criterio della “prevalenza” valutando se il ricavato dei beni non funzionali rappresenti o meno la quota principale dell’attivo”.
E’ inoltre richiesto un piano attestato da un professionista che confermi la sua funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, cui in sostanza deve essere garantito un risultato migliore di quello che ricaverebbero dal fallimento dell’azienda.
L’art. 160 Legge Fallimentare prevede all’ultimo comma che al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis L.F. non si applichi la disposizione generale che condiziona il concordato al pagamento di almeno il 20% del dovuto ai creditori chirografari. Si tratta di disposizione eccezionale, di rilevantissimo vantaggio per il concordato con continuità aziendale, che si giustifica per il valore sociale dell’azienda, che offre lavoro ai dipendenti e produce ricchezza per il paese.

 

Concordato preventivo con continuità: continuità diretta e indiretta


Da questo quadro che abbiamo sinteticamente delineato risulta chiaro che la continuità aziendale, diretta o indiretta che sia, presuppone degli investimenti che consentano quantomeno di iniziare l’attività, con il cui ricavato pagare poi i creditori (continuità diretta) o il canone di affitto dell’azienda ( continuità indiretta) ed eventualmente, se contrattualmente previsto, il prezzo concordato per l’acquisto dell’azienda.
E’ di tutta evidenza che la continuità diretta pone rilevanti problemi sia per la negativa immagine dell’azienda dovuta alla situazione che per la difficoltà di trovare un finanziatore disponibile ad investire in una società chiaramente in difficoltà e di cui nulla co conosce.
Ne consegue che la continuità indiretta, che prevede il trasferimento dell’azienda ad altra società, appare soluzione più semplice e meno rischiosa.
Sarà da definire un percorso che sia rispettoso delle norme di legge e nel contempo risulti praticabile per l’azienda.
La giurisprudenza ha chiariito  ( Cass.29.742/2018) che “il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186 bis L.F. è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata  ,,,,,, in quanto il contratto di affitto – recante o meno l’obbligo dell’affittuario di procedere poi all’acquisto dell’azienda ( rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”.
Dice ancora la sentenza richiamata che “ogni qualvolta la prosecuzione della attività di impresa da parte dell’affittuario ( a prescindere dal momento della stipulazione del contratto di affitto) sia rilevante ai fini del piano, e cioè influenzi la soddisfazione dei creditori concursuali, il concordato preventivo dovrà essere qualificato con continuità aziendale.

Concordato preventivo con continuità e emergenza coronavirus: conclusioni.


La via proposta dell’art. 186 bis L.F., i cui termini sono stati chiariti dalla richiamata sentenza 29742/2018 della Suprema Corte è di particolare interesse nella attuale situazione di crisi economica del paese perché consente la sopravvivenza, sia pure in continuità indiretta, della azienda, conservando perciò il posto di lavoro ai dipendenti e nel contempo favorisce i creditori ai quali comunque viene garantito un risultato economico migliore di quello che avrebbero conseguito in ipotesi di fallimento.
di Ugo Ticozzi