Blog Ticosoci

È bancarotta preferenziale se il fallito ha pagato i creditori privilegiati?

17 Luglio 2020
Avv. Marco Vianello  

Bancarotta preferenziale e creditori privilegiati: pagare i creditori privilegiati a danno di altri crediti, parimenti privilegiati, ma non di grado prevalente o uguale; pagare con finalità esclusiva o prevalente di salvaguardare l’attività sociale o imprenditoriale cercando di evitare il fallimento.
bancarotta preferenziale e creditori privilegiati.
Quid iuris?

Bancarotta preferenziale e creditori privilegiati: Introduzione sulla sentenza Cassazione, sez. V penale, 02 marzo 2020, n. 18528


La recentissima decisione della S.C. si è occupata della riforma di una sentenza della Corte d’Appello di Torino in tema di bancarotta preferenziale (articoli 216 comma 3 e 222, R.D. n. 267 del 1942 – legge fallimentare -), che aveva condannato il fallito per aver pagato alcuni creditori privilegiati, fornitori di materiali indispensabili per l’esercizio dell’attività, omettendo di saldare i debiti vantati dall'erario e quelli previdenziali, per oltre un milione di euro.


bancarotta preferenziale creditori privilegiati 

Bancarotta preferenziale e creditori privilegiati: i principi richiamati in sentenza in tema di bancarotta preferenziale

In tema di bancarotta preferenziale, infatti, la sentenza ha ricordato che “è principio affermato da questa Corte di legittimità che il Collegio condivide, quello secondo il quale, in tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio, di grado prevalente o eguale, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235 relativa all'immediato rimborso di un finanziamento a favore di una socia, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la sussistenza della lesione della par condicio creditorum, trattandosi di operazione vietata dall'art. 2467 cod. civ.)
La S.C. si è anche soffermata sull’analisi dell’elemento soggettivo richiesto per integrare il reato contestato e pervenire a condanna (art. 216, comm3 L.F.: E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione): “dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. Ne consegue che detta finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188)”.
In realtà il principio è consolidato e richiamato anche in altra decisione recente (Cassazione, sez. V penale, 02 marzo 2020, n. 18527), così come la meno recente Cassazione, sez. V penale, 27 settembre 2019, n. 47582, che ricordava che l’elemento soggettivo richiesto “è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188, N. 31168 del 2009 Rv. 244490, N. 16983 del 2014 Rv. 262904)”.

 

Bancarotta preferenziale e creditori privilegiati: Par condicio creditorum

In tema di par condicio creditorum in ambito liquidatorio si è recentemente espressa anche la Cassazione civile (Cassazione, III sez. civile, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11304), che ha riaffermato che “tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l'insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione” (cfr. commento G. Sicchiero in https://blog.ticosoci.it/blog/80/resonsabilita-dei-liquidatori-e-par-condicio-creditorum).

 

Bancarotta preferenziale e creditori privilegiati: Conclusioni

 

Ancora una volta si suggerisce all’impresa in difficoltà di affidarsi a consulenti esperti iscritti all’albo professionale in crisi aziendale e diritto penale (commercialisti e avvocati), che consentano loro di operare evitando di commettere reati e violare la par condicio creditorum, regola aurea nella liquidazione dei creditori in queste fasi delicate.
Nell’eventualità poi si presentasse la pendenza del procedimento penale è utile attivarsi in tempo, per predisporre adeguatamente e con ponderazione una strategia che consenta di evitare, se possibile, il giudizio o, quantomeno, ridurre al minimo i rischi di sanzioni penali che possono giungere, nel caso della bancarotta fraudolenta (anche preferenziale), anche a quindici anni di reclusione.
di Marco VIANELLO
avvocato a Mestre, Venezia e Treviso
mail: marcovianello@ticosoci.it