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Lesioni incidente stradale procedibilità e querela

15 Dicembre 2020
Avv. Marco Vianello  

Lesioni incidente stradale procedibilità e querela: introduzione



Lesioni incidente stradale procedibilità e querela.
Dal 25 marzo 2016 (art. 1, comma 2 legge 23 marzo 2016 n. 41) il legislatore ha introdotto per tutte le ipotesi di reato di lesioni colpose in incidenti stradali la procedibilità d’ufficio: a prescindere, quindi, dalla volontà del danneggiante, il reato sfocia in un procedimento penale. A poco vale in questi casi il risarcimento del danno e la volontà del danneggiato di ritirare la querela. Il procedimento e poi processo penale prosegue imperterrito il suo corso.
Quali soluzioni per la questione della procedibilità e della querela in relazione alle lesioni che derivino da un incidente stradale?



Lesioni incidente stradale procedibilità d’ufficio

 

Nella mia esperienza di Avvocato penalista presso il Tribunale di Venezia ho incontrato spesso il reato di lesioni da incidente stradale e nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di reato colposo, cioè non consistente in un evento voluto dall’autore del reato.

Anche in passato, tuttavia, la persona offesa dal reato aveva la possibilità di presentare querela e far attivare un procedimento penale nei confronti del danneggiante.

Dal 25 marzo 2016 (art. 1, comma 2 legge 23 marzo 2016 n. 41) il legislatore ha introdotto per tutte le ipotesi di reato di lesioni colpose stradali la procedibilità d’ufficio (lesioni gravi – cioè principalmente con malattia della durata superiore ai quaranta giorni – o gravissime, oltre a quelle cagionate dalla guida in stato di ebbrezza, alcolica o da stupefacenti, dalla velocità straordinariamente eccessiva, dall’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso o circolando contromano, o ancora invertendo la marcia in situazioni pericolose): a prescindere, quindi, dalla volontà del danneggiante, il reato sfocia in un procedimento penale.

A poco vale in questi casi il risarcimento del danno e la volontà del danneggiato di ritirare la querela. Il procedimento e poi processo penale prosegue imperterrito il suo corso.

Di recente sul tema delle lesioni stradali e la loro procedibilità è intervenuta la Corte Costituzionale, l’Organo giudiziario che è chiamato a verificare, sollecitato da un Giudice durante un processo penale, la compatibilità delle leggi vigenti alla nostra Costituzione. Con potere di dichiarare l’incostituzionalità di una norma e, pertanto, la sua non applicabilità o interpretazione in modo conforme alla Costituzione.

Vari Giudici in altrettanti processi penali hanno sollevato sotto vari profili eccezioni d’incostituzionalità del reato ex art. 590 bis codice penale e la Corte, pur dichiarando inammissibili o non fondate le varie questioni, ha posto l’accento su un profilo di possibile disparità di trattamento tra il reato di lesioni stradali e l’analogo reato di lesioni provocate in ambito sanitario: le prime, come si è visto, da marzo 2016 procedibili d’ufficio e le altre, talvolta anche più gravi e più profondamente incisive nella sfera della salute delle persone, procedibili solo a querela di parte, ancorché gravi o gravissime.

La Corte, infatti, ha espresso l’opinione che “non può a ben guardare ritenersi privo di ogni giustificazione il differente regime di procedibilità previsto per le lesioni stradali e le lesioni provocate nell’ambito dell’attività sanitaria, ove si consideri che quest’ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore – prima con l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e poi con l’introduzione dell’art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) – miranti proprio a delimitare l’ambito della responsabilità degli operatori sanitari rispetto ai criteri applicabili alla generalità dei reati colposi, onde contenere i rischi necessariamente connessi all’esercizio di una professione essenziale per la tutela della vita e della salute dei pazienti ed evitare, così, il ben noto fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”, produttivo di inutili sprechi di risorse pubbliche e scarsamente funzionale rispetto agli stessi scopi di tutela della salute”.

E ancora la Corte ha affermato che “rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.”.

Va dato atto anche che nel progetto di legge n° 310 (A.C. 2435, Riforma del Processo Penale) si è proposta tale modifica della norma penale, che contemperi le esigenze sopra indicate e riporti nell’alveo della procedibilità a querela di parte anche il reato di lesioni colpose gravi in ambito di incidente stradale (nulla sembra disporre per le gravissime).

Lo strumento penale verrebbe così nuovamente utilizzato fino in fondo solo laddove ve ne sia una reale esigenza, espellendo dal sistema penale tutte quelle iniziative meramente strumentali al giusto risarcimento del danno: si eviterebbero procedimenti e processi penali che, come accade troppo spesso, si vedono celebrare a fronte di lesioni, anche obiettivamente modeste, ma con fascicolo sanitario che documenta la durata della malattia anche di pochi giorni sopra la soglia di procedibilità a querela di parte.

 

Lesioni incidente stradale procedibilità e querela: quali soluzioni nel frattempo?

 

La soluzione all’imputazione per il reato di lesioni personali colpose stradali (art. 590 bis cod. pen.) naturalmente va studiata dall’Avvocato penalista e ricercata caso per caso, ma certamente nelle ipotesi di conclamata lievità, anche se in presenza di assenza dal lavoro o malattia di poco superiore ai quaranta giorni il Giudice potrà valutare positivamente una richiesta dell’Avvocato di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131 bis codice penale (cfr. Trib. Milano, V sezione penale, 9 dicembre 2019 n. 8428, Giudice Anna Maria Zamagni), verificandone le condizioni di legge o, nei casi meno lievi, una richiesta di messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale (cfr. Cassazione: 5449/2019, 2238/2020, 27249/2020).

Con entrambe le soluzioni non si perviene a condanna e nel secondo caso, utilizzabile una sola volta nella vita, il reato è dichiarato estinto al termine di un percorso di lavori di pubblica utilità.

 

Lesioni incidente stradale procedibilità: conclusioni

 

In attesa dell’auspicata modifica legislativa, che riporti a ragionevolezza ed equità la disposizione in ordine alla procedibilità del reato di lesioni personali stradali ex art. 590 bis codice penale, le situazioni andranno valutate dall’Avvocato penalista caso per caso, esaminando la durata effettiva della malattia (intesa anche come incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, secondo l’art. 583 codice penale), l’intervenuto risarcimento del danno, il comportamento tenuto dall’autore del reato, la sua disponibilità a mettersi a disposizione della comunità per svolgere lavori non retribuiti di pubblica utilità.

È evidente, pertanto, che un intervento dell’Avvocato penalista quanto più tempestivo rispetto all’evento, senza attendere l’evolversi del procedimento penale consente di intervenire con la Compagnia assicuratrice e con il danneggiato per assicurare a quest’ultimo, se dovuto, il giusto risarcimento del danno arrecatogli, adoperarsi con il Magistrato per individuare le possibili soluzioni alternative all’esercizio dell’azione penale, nonché graduando e individuando le soluzioni su misura per risolvere il caso concreto. Troppo spesso l’Avvocato penalista si trova al cospetto di persone che, pur a conoscenza da anni della pendenza di un procedimento penale, hanno confidato nella buona sorte o nel decorso del tempo, troppo spesso sbandierato come panacea di tutti i mali giudiziari, ricorrendo all’Avvocato quando la metastasi è ormai avviata e il difensore si ritrova a operare in situazioni critiche e di urgenza.

Ancora una volta, quindi, l’Avvocato penalista esiste anche per l’attività di consulenza penale prima del processo, per consigliare e studiare con l’interessato la strategia del processo, quanto più possibile in anticipo e se possibile per evitarlo.

di Marco Vianello

Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso

mail: marcovianello@ticosoci.it