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CORONAVIRUS, QUALI VIOLAZIONI DEI DECRETI SONO REATI?

11 Marzo 2020
Avv. Marco Vianello  

IL FENOMENO CORONAVIRUS, LE LIMITAZIONI ALLE NOSTRE LIBERTA’ DI MOVIMENTO E LE VIOLAZIONI ALLE REGOLE: SCATTA IL PENALE?

 

LE NORME RICHIAMATE IN QUESTI GIORNI


Nella mia esperienza di Avvocato ho imparato a consigliare le persone ad attenersi agli atti ufficiali, soprattutto in questo mondo di comunicazione sregolata, nel quale c’è chi afferma molte cose “sopra pensiero”.
Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi al Coronavirus, con le disposizioni di divieto di circolazione, prima in zone circoscritte e poi via via allargando sempre più le aree fino a ricomprendere da stamane tutta Italia.

 

Art. 650 codice penale


Tutti i suddetti provvedimenti minacciano per i trasgressori la contestazione della contravvenzione prevista dall’art. 650 codice penale.
Si tratta di una fattispecie penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
In realtà quale norma penale in bianco è applicabile qualora i comportamenti vietati non siano altrimenti punibili dall’ordinamento e tali sono quelli che qui ci occupano, trattandosi di eventi eccezionali che, riguardando la salute pubblica, trattano di igiene in senso ampio.
L’art. 650 cod. pen. è una contravvenzione, non un delitto, contestabile, pertanto, anche solo se commessa con colpa, ma per la quale al tempo stesso, a determinate condizioni, valutabili di volta in volta dal Giudice, l’indagato/imputato può essere ammesso all’oblazione. Con il pagamento di una sanzione pecuniaria il reato è dichiarato estinto, purché siano state eliminate le conseguenze dannose del reato. Rimane da ideare una soluzione che elimini le conseguenze dannose della violazione di una norma che mira a evitare il diffondersi del Coronavirus.

 

Art. 452 codice penale


L’art. 452 codice penale in relazione all’art. 438 codice penale (epidemia colposa), punito con la reclusione da uno a cinque anni
Qualcuno – di recente il Ministro dell’Interno con la propria direttiva 8.3.2020 – ha lumeggiato la possibilità di contestare anche il grave reato di “epidemia colposa” a chi violerà i decreti (delitto, quindi, reato grave, ancorché colposo. Anche se in determinate condizioni si potrebbe ipotizzare l'ipotesi dolosa, nella versione a dolo eventuale, punita assai più severamente).
Il Ministro ha indirizzato la propria direttiva ai Prefetti, ai vari Ministeri competenti, al Capo della Polizia, al Capo Dipartimento della Protezione civile, al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco e ad altri importanti vertici cui compete il dovere di inviare gli atti in Procura, qualora ravvisassero indizi di reato.
Certamente per condannare dovrà sussistere la prova del nesso causale tra positività al Coronavirus e riferibilità all’accusato, ma le sanzioni molto severe certamente inducono alla cautela.

 

Art. 76 DPR 445/2000 in relazione art. 483 codice penale


L’art. 76 DPR 445/2000 in relazione art. 483 codice penale (dichiarazioni mendaci e dichiarazione falsa a pubblico ufficiale) è punito con la reclusione fino a due anni.
Si tratta di altro delitto non colposo, che potrebbe essere contestato qualora venisse utilizzata impropriamente l’autodichiarazione, caldeggiata da molte parti.
Sempre l’esperienza insegna che le notizie non ufficiali vanno verificate tramite i canali istituzionali (ne siano esempi la diffusione delle bozze di provvedimento presidenziale durante la serata del 7 marzo scorso e, come segnalato anche oggi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, le fake news sull’imminenza di provvedimenti restrittivi apocalittici, successivi al DPCM 9.3.2020).
A proposito va evidenziato che il reato ipoteticamente contestabile in caso di autodichiarazione non veritiera sarà, appunto, l’art. 483 codice penale e non l’art. 495 codice penale – falsa attestazione a pubblico ufficiale su dati personali -, sempre che non vengano indicati dati personali falsi.

 Art. 260 T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27.7.1934 n. 1265)
"La norma è ancora più specifica e attagliata alla generalità di casi concreti: "c
hiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000 (da 21 a 414 euro, ndr.). Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata". Per questa contravvenzione (sanzione penale) non è prevista l'oblazione.

CONCLUSIONI: CORONAVIRUS E REATI CONTESTABILI PER VIOLAZIONE DEI DECRETI


In sintesi la situazione è seria e le misure messe in campo dal Governo sono gravi e tali da minacciare anche provvedimenti che, a seconda dei casi, possono essere valutati anche in sede penale, graduando naturalmente la sanzione in relazione alla fattispecie e alle modalità.
Per esempio un comportamento sul quale c’è molto interesse riguarda la legittimità o meno dell’allenamento di sport individuali all’aria aperta: leggendo con attenzione l’ultimo periodo dell’art. 1 del DPCM 9.3.2020 (a modifica della lettera d) del precedente art. 1 del DPCM 8.3.2020) si nota che lo stesso recita “lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
L'ordinanza 20.3.2020 del Ministro della Salute, tuttavia, pone un limite anche a tale attività, consentendola seppure in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
È necessario porre attenzione alla ratio delle norme: qui si intende prevenire i contagi da Coronavirus, sia tramite assembramenti di persone (in qualsiasi contesto) sia per mezzo di contatti impropri.
Parrebbe, quindi, essere ammesso in deroga al generale divieto di “spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori ……………………. , nonché' all'interno dei medesimi territori”, fare jogging lungo gli argini dietro casa.
Si registrano ordinanze difformi da parte di alcuni Presidenti di Giunta regionale (primi tra tutti Lombardia e Veneto): sul tema della liceità di dette ordinanze rimando al commento di Gianluca Sicchiero: https://www.linkedin.com/posts/gianluca-sicchiero-222152199_sono-legittime-le-ordinanze-regionali-emanate-activity-6647409863674613760-9L5o
Concludendo: se fermati e contestata una violazione penale nominate seduta stante il vostro Avvocato. La nomina andrà direttamente nel fascicolo che sarà formato in Procura della Repubblica. Dichiarate domicilio presso la vostra abitazione o eleggetelo presso una persona di fiducia diversa dall’Avvocato. All’Avvocato le notifiche giungeranno, comunque, in studio o via PEC. Meglio che una copia giunga anche a voi.
Non sarà poi neppure necessario incontrare l’Avvocato nell’immediato: in questo periodo di iper protezione tutti siamo organizzati per lavorare e intervenire a distanza, possiamo svolgere riunioni in videoconferenza e ogni trasferimento di documenti può avvenire in via telematica con strumenti sicuri, come l’Avvocato può suggerirvi.
Si studierà subito la situazione e, se del caso, si individueranno le soluzioni migliori con riguardo al caso concreto, alle esigenze soggettive e anche all’Autorità giudiziaria competente.
Mi dissocio da alcuni consigli preconfezionati che stanno cavalcando le onde dei Social (non so se da parte di Avvocati o solo sedicenti), dove alcuni consigliano di attendere l'emissione del decreto penale di condanna in caso di contestazione ex art. 650 cod. pen. e poi proporre opposizione e richiedere l'oblazione: qualora si valutasse l'opportunità e la percorribilità della richiesta di oblazione (nel caso della contestazione ex art. 650 cod. pen. l'ammissibilità è discrezionale da parte del Giudice) sarebbe più conveniente per l'interessato attivarsi al più presto e cercare di ottenere il beneficio fin dalle indagini preliminari. Naturalmente più conveniente per l'indagato (perché rimarrà tale e non imputato-condannato-opponente) e vi sarà meno attività da svolgere (e compensare al professionista). Meno conveniente per l'Avvocato. 
Ma questa è la nostra filosofia!

di Marco VIANELLO
avvocato a Venezia, Mestre e Treviso
marcovianello@ticosoci.it