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Alla Corte di Giustizia la legge sul risarcimento dei danni alle vittime di reati violenti

17 Febbraio 2023
Avv. Prof. Gianluca Sicchiero  

Grande soddisfazione: il Tribunale di Venezia, accogliendo una mia richiesta, rimette alla Corte di giustizia alcune questioni di conformità della legge n. 122/2016 alla direttiva UE n. 2004/80 UE che, sebbene scritta per impedire i reati violenti “transfrontalieri”, si applica anche a cittadini del paese in cui avvenga il fatto.
Nel caso di specie una donna è stata uccisa dall’ex compagno, condannato in via definitiva sia a 30 anni di reclusione sia al risarcimento dei danni ai parenti; essendo nullatentente, la legge 122/2016 prevede che l’indennizzo sia pagato dallo Stato, però ad alcuni parenti solo se ne manchino altri (pur essendo tutti danneggiati) e con indennizzi irrisori.
Ecco uno stralcio dell’ampia motivazione.
La Corte di Giustizia dovrà valutare “se sia, o no, consentito ai singoli Stati in presenza di un illecito plurioffensivo (uccisione di un congiunto) operare una discriminazione tra soggetti danneggiati come tale già riconosciuti in sede penale subordinando la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima a condizione che non vi siano coniuge superstite e figli” in questi termini:
20. Dica la CGUE (nelle circostanze riferite al paragrafo A, concernente un'azione di risarcimento danni proposta da cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, "relativa all'indennizzo delle vittime del reato", e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), sulla premessa di un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti) e in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004: a) a fronte della previsione dell’art. 11, comma 2 bis, della l. n. 122/2016, che subordina la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima di omicidio, alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica anche a loro favore il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell’autore del reato:

se la corresponsione dell'indennizzo stabilito in favore dei genitori e della sorella di una vittima dei reati intenzionali violenti, nel caso omicidio, dall’art. 11, comma 2 bis, della L. 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 593-596), essendo subordinata all’assenza di figli e coniuge della vittima (quanto ai genitori) ed all’assenza dei genitori (nell’ipotesi di fratelli o sorelle), risulti conforme a quanto prescritto dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80 nonché agli artt. 20 (uguaglianza), 21 (non discriminazione), 33 comma 1 (protezione della famiglia), 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed art. 1 prot. 12 della CEDU (non discriminazione)
b) riferita al limite alla corresponsione dell’indennizzo: ✓ se la condizione posta alla erogazione dell’indennizzo prevista nell’art. 11, comma 3, della l. n. 122/2016 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 593-596) consistente nelle parole “comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14”, senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l’accantonamento di somme concretamente idonee a corrispondere gli indennizzi, anche determinate su base statistica ed in ogni caso risultanti concretamente idonee ad indennizzare in tempi ragionevoli gli aventi diritto, possa reputarsi "indennizzo equo ed adeguato delle vittime" in attuazione di quanto prescritto dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80.

Ora aspettiamo la Corte di Giustizia.